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	<title>Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia &#8211; TRS Consulting</title>
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	<description>Lo studio TRS consulting fornisce consulenza su Cartelle esattoriali Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia, e tributi locali</description>
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	<title>Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia &#8211; TRS Consulting</title>
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		<title>Riscossione: pubblicate le FAQ per la Rottamazione quater</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 11:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione ha pubblicato le FAQ inerenti la nuova definizione agevolata 2023, nuova rottamazione quater delle cartelle esattoriali &#160; QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione ha pubblicato le <a href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ_DefinizioneAgevolata.pdf">FAQ</a> inerenti la nuova definizione agevolata 2023, nuova rottamazione quater delle cartelle esattoriali</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?</strong></p>
<p>La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, <br />
sanzioni, interessi di mora e aggio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE?</strong></p>
<p>È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di <a href="https://www.trsconsulting.it/2022/11/29/nuova-rottamazione-quater-domande-da-gennaio-2023/">Definizione agevolata</a>:<br />
• in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;<br />
• oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di <br />
ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.<br />
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). <br />
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?</strong></p>
<p>In seguito alla presentazione della domanda di rottamazione quater, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):<br />
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;<br />
• non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;<br />
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>COSA SUCCEDE SE, PRESENTANDO LA DOMANDA, CI POTREBBERO ESSERE DELLE CARTELLE OGGETTO DI &#8220;STRALCIO AUTOMATICO ENTRO I 1000 EURO&#8221;?</strong></p>
<p>È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) anche per questi carichi, per i quali la norma ha previsto la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile 2023, e non c’è il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute.<br />
Infatti, gli importi da saldare a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti residui fino a mille euro che sarà <br />
effettuato il 30 aprile 2023.</p>
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		<title>Nuova rottamazione quater: domande da Gennaio 2023</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 10:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sembra oramai delinearsi con chiarezza la nuova Definizione agevolata presente nella bozza definitiva della Legge di Bilancio 2023 e che comprenderà una nuova rottamazione quater e lo stralcio delle cartelle esattoriali per i ruoli di importo fino a 1.000 euro [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra oramai delinearsi con chiarezza la nuova Definizione agevolata presente nella bozza definitiva della Legge di Bilancio 2023 e che comprenderà una nuova <a href="https://www.trsconsulting.it/2022/11/10/cartelle-esattoriali-in-arrivo-nuova-rottamazione-quater/">rottamazione</a> quater e lo stralcio delle cartelle esattoriali per i ruoli di importo fino a 1.000 euro formatisi nelle annualità 2010-2015. Una rottamazione che si presenterà sicuramente più vantaggiosa rispetto alla precedenti edizioni poichè prevederà il solo pagamento della sorta capitale e delle spese inerenti eventuali esecuzione, non gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo come nelle versioni precedenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 EURO</strong></p>
<p>Sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate. I ruoli saranno definitivamente stralciati entro il 31 Gennaio, senza richiesta da presentare da parte dei contribuenti. Resterà da capire, però, come dovranno essere aggiornati i piani di rottamazione ter al cui interno sono presenti dei ruoli rientranti nel perimetro di applicazione della norma. Molto probabilmente, l&#8217;Ente di Riscossione provvederà con una piattaforma di aggiornamento on-line sulla falsa riga del procedimento previsto per lo stralcio dei ruoli fino a 5.000 dello scorso anno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ROTTAMAZIONE QUATER</strong></p>
<p>I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.</p>
<p>Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Sulle somme rateizzate sarà dovuto un tasso di interesse calcolato nella misura del 2% annuo. L&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione degli utenti un&#8217;apposita piattaforma presso la quale sarà possibile accedere ai fini della presentazione dell&#8217;istanza entro 20 giorni dalla pubblicazione della Legge di Bilancio, quindi entro il termine ultimo del 20 Gennaio 2023. Le domande potranno essere presentate fino alla data del 30 Aprile 2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2022/11/29/nuova-rottamazione-quater-domande-da-gennaio-2023/">Nuova rottamazione quater: domande da Gennaio 2023</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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		<title>Cartelle esattoriali: in arrivo nuova rottamazione quater</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 10:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consono cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione quater]]></category>
		<category><![CDATA[saldo e stralcio cartelle esattoriali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il nuovo Esecutivo ha confermato la volontà di procedere ad una riedizione della rottamazione quater delle cartelle esattoriali. Diverse le ipotesi al voglio, per una nuova edizione che dovrebbe ricalcare le precedenti. &#160; LA ROTTAMAZIONE TER DEL 2019 L’articolo 3 [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo Esecutivo ha confermato la volontà di procedere ad una riedizione della rottamazione quater delle cartelle esattoriali. Diverse le ipotesi al voglio, per una nuova edizione che dovrebbe ricalcare le precedenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LA ROTTAMAZIONE TER DEL 2019</strong></p>
<div class="area area-new">
<p class="descrizione">L’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (cosiddetta “<a href="https://www.trsconsulting.it/2022/04/01/rottamazione-ter-pubblicate-le-faq-per-la-riammissione/">Rottamazione-ter</a>”), in favore di tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-<a href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/">Riscossione</a> dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La Definizione agevolata prevedeva la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>IL &#8220;SALDO E STRALCIO&#8221; DEL 2019</strong></p>
<p>Il “Saldo e stralcio” riguardava solo le persone fisiche ed è riferito esclusivamente ad alcune tipologie di debiti  affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La misura agevolativa, oltre alla riduzione degli importi dovuti, prevede anche l&#8217;azzeramento di sanzioni e interessi di mora.</p>
<p>Il &#8220;Saldo e stralcio&#8221; riguardava esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, con valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro. Si trattava esclusivamente dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ROTTAMAZIONE QUATER: COSA PREVEDERA&#8217;?</strong></p>
<p>Secondo indiscrezioni e dichiarazioni di diversi esponenti del Governo la nuova edizione della rottamazione, che diverrebbe la quarta in ordine di tempo, dovrebbe prevedere:</p>
<ul>
<li>lo stralcio automatico di tutte le cartelle esattoriali notificate dal 2010 al 2015 di importo fino a 1.000 euro. Non sappiamo se lo stralcio sarà ampliato a tutte le posizione o soltanto ad determinate categorie di persone fisiche e/o giuridiche in base a soglie reddituali (ISEE &#8211; indice di liquidità);</li>
<li>saldo e stralcio per i ruoli compresi tra i 1.000 e i 2.500 euro con azzeramento di sanzioni ed interessi e pagamento del 20% della sola sorta capitale. Anche in questo caso si starebbe studiando se ampliare tale misura a tutte le tipologie di contribuenti o limitarne le richieste a determinate tipologie;</li>
<li>Rottamazione quater, per tutte le cartelle fino all&#8217;annualità 2021 con pagamento forfettario del 5% tra sanzioni ed interessi e rientro rateale a cinque anni ( formula ribattezzata 5+5).</li>
</ul>
<p>Al momento solo ipotesi, sicuramente, per una nuova edizione che risulta attesissima da tanti contribuenti.</p>
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		<title>Rottamazione Ter: ultimo giorno per la riammissione dei decaduti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 07:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scade oggi, 9 Maggio 2022, il termine ultimo per procedere al pagamento delle rate scadenti della Rottamazione Ter nell&#8217;anno 2020 e ottenere la riammissione per tutti coloro che erano decaduti lo scorso Dicembre. Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Scade oggi, 9 Maggio 2022, il termine ultimo per procedere al pagamento delle rate scadenti della Rottamazione Ter nell&#8217;anno 2020 e ottenere la riammissione per tutti coloro che erano decaduti lo scorso Dicembre. Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SCADENZA ROTTAMAZIONE RATE 2021</strong></p>
<p>Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 31 luglio 2022.</p>
<p>Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.</p>
<p>Per il termine del 31 luglio 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro l’8 agosto 2022.</p>
<p>Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SCADENZA ROTTAMAZIONE RATE 2022</strong></p>
<p>Il termine “ultimo” per considerare tempestivo il pagamento è fissato al 30 novembre 2022.</p>
<p>Entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022.</p>
<p>Per il termine del 30 novembre 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 dicembre 2022.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>VERIFICA &#8220;STRALCIO CARTELLE&#8221; NEI PIANI DI ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO</strong></p>
<p>Si ricorda che la condizione prevista per <a href="https://www.trsconsulting.it/2021/11/10/condono-cartelle-5000-euro-riattivo-il-servizio-di-verifica-online/">l’annullamento</a> dei debiti riferiti a persone fisiche è che, nel periodo d’imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro mentre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro.</p>
<p>Se dalla verifica del tuo piano di pagamento dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge e se, nel periodo d’imposta 2019, hai conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30 mila euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), potrai stampare in autonomia i moduli da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi. Il servizio dedicato messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione è molto semplice e disponibile al seguente <a href="https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/bollettini/dl41/home">link</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2022/05/09/rottamazione-ter-ultimo-giorno-per-la-riammissione-dei-decaduti/">Rottamazione Ter: ultimo giorno per la riammissione dei decaduti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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		<title>Rottamazione ter: pubblicate le FAQ per la riammissione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 08:30:04 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[rottamazione ter decaduti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “ Rottamazione ter ” per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2022/04/01/rottamazione-ter-pubblicate-le-faq-per-la-riammissione/">Rottamazione ter: pubblicate le FAQ per la riammissione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (<a href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/la-legge-n.-25-2022/">Legge n. 25/2022</a>) ha previsto la riammissione ai benefici della “ Rottamazione ter ” per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso <a href="https://www.trsconsulting.it/2021/10/26/riscossione-aggiornate-le-faq-su-rinvio-rottamazione-ter-e-pagamenti/">9 dicembre 2021</a>, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SCADENZA RATE 2020</strong></p>
<p>Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2020 è fissato al 30 aprile 2022.</p>
<p>Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020.</p>
<p>Per il termine del 30 aprile 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 maggio 2022.</p>
<p>Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SCADENZA RATE 2021</strong></p>
<p>Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 31 luglio 2022.</p>
<p>Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.</p>
<p>Per il termine del 31 luglio 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro l’8 agosto 2022.</p>
<p>Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SCADENZA RATE 2022</strong></p>
<p>Il termine “ultimo” per considerare tempestivo il pagamento è fissato al 30 novembre 2022.</p>
<p>Entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022.</p>
<p>Per il termine del 30 novembre 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 dicembre 2022.</p>
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		<item>
		<title>Cartelle esattoriali: obbligo di conservazione per la Riscossione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 11:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[accesso atti cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio di stato cartelle easattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[copia cartelle esattoriali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per il Consiglio di Stato, Adunanza del 14/03/2022, il Concessionario della Riscossione ha l&#8217;obbligo di conservazione della copia delle cartelle esattoriali e non solo delle relate di notifica ad esse riferite. Tale onere non può essere sostituito dalla semplice presentazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per il Consiglio di Stato, Adunanza del 14/03/2022, il Concessionario della Riscossione ha l&#8217;obbligo di conservazione della copia delle cartelle esattoriali e non solo delle<a href="https://www.trsconsulting.it/2020/06/05/notifica-cartella-equitalia-quando-e-necessario-linvio-della-raccomandata-informativa/"> relate di notifica</a> ad esse riferite. Tale onere non può essere sostituito dalla semplice presentazione al contribuente dell&#8217;estratto di ruolo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FATTI IN CAUSA</strong></p>
<p>Oggetto della controversia è l&#8217;incompleto riscontro fornito da Equitalia a una richiesta dell&#8217;appellante avente a oggetto diciotto cartelle di pagamento. Il concessionario della riscossione ha esibito la sola documentazione relativa alla notificazione, sul dichiarato presupposto che le cartelle fossero &#8220;estinte&#8221;, salvo che una, per la quale il medesimo ha rilasciato anche l&#8217;estratto di ruolo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&#8220;NATURA GIURIDICA&#8221; DELLA CARTELLA ESATTORIALE</strong></p>
<p>La cartella ha, invero, una funzione composita che si riflette inevitabilmente sulla sua natura giuridica:</p>
<p>a) da una parte è lo strumento che nel procedimento di esecuzione esattoriale serve a portare a conoscenza del contribuente, mediante notifica, l&#8217;esistenza del titolo esecutivo posto a base dell&#8217;esecuzione esattoriale e costituito dal ruolo. Ai sensi dell&#8217;art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, infatti, &#8220;la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo&#8221;. Il contenuto minimo della cartella di pagamento è previsto dall&#8217;art. 6 del d.m. ed è costituito dagli elementi che &#8220;devono essere elencati nel ruolo&#8230;, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell&#8217;ambito&#8221;;</p>
<p>b) dall&#8217;altro la cartella di pagamento incorpora anche il contenuto del &#8220;precetto&#8221; (tipico dell&#8217;esecuzione civile), nel contesto documentale di un modello conforme a quello previsto in via regolamentare (cfr. il d.m., 3 settembre 1999, n. 321), nonché le ulteriori informazioni necessarie o comunque utili per il contribuente. In particolare, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, &#8220;la cartella di pagamento contiene l&#8217;intimazione ad adempiere l&#8217;obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l&#8217;avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata&#8221;, nonché &#8220;l&#8217;indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo&#8221; (comma 2-<i>bis</i> dell&#8217;art. 25 cit.). Essa riporta inoltre le &#8220;avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione&#8221; (art. 6, comma 2, del d.m. 321/1999 cit.);</p>
<p>c) in alcuni peculiari e tassativi casi, inoltre, la cartella di pagamento può addirittura rivestire funzione impositiva in senso sostanziale, in tutto assimilabile ad un atto di accertamento (si pensi, a titolo di esempio, alla cartella di pagamento emessa nell&#8217;ambito della procedura di controllo automatizzato delle dichiarazioni reddituali, ai sensi dell&#8217;art. 36-<i>bis</i> del d.P.R. 600/1973).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO</strong></p>
<p>Il <a href="https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/139">Consiglio di Stato</a> , in risposta ai quesiti sottoposti dalla Sezione rimettente, formula i seguenti principi di diritto in tema di cartelle esattoriali:</p>
<p>1) il concessionario, ai sensi dell&#8217;art. 26, comma 5, del d.P.R. 602/1973, ha l&#8217;obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;</p>
<p>2) qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell&#8217;obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell&#8217;inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Rottamazione Ter: riaprono i termini per i decaduti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 11:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza riscossione]]></category>
		<category><![CDATA[decaduti rottamazione ter]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione ter]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con un emendamento al dl Sostegni ter approvato in nottata, annunciato dall&#8217;agenzia ANSA, riaprono i termini per i decaduti dalla rottamazione ter e saldo e stralcio. Un&#8217;ottima notizia per tutti coloro che non era riusciti a rispettare  la scadenza del [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con un emendamento al dl Sostegni ter approvato in nottata, annunciato dall&#8217;agenzia ANSA, riaprono i termini per i decaduti dalla rottamazione ter e saldo e stralcio. Un&#8217;ottima notizia per tutti coloro che non era riusciti a rispettare  la scadenza del 14 Dicembre 2021, circa il 43% del totale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ROTTAMAZIONE TER: LE DATE ATTUALI</strong></p>
<p>Per mantenere i benefici della <a href="https://www.trsconsulting.it/2022/03/03/nessuna-rateizzazione-per-i-decaduti-dalla-rottamazione-ter/">Rottamazione-ter</a>, i contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” previsto nel DL n. 146/2021 “Decreto Fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021, dovranno proseguire i pagamenti nel rispetto delle scadenze contenute nella “Comunicazione delle somme dovute”.</p>
<p>Le scadenze previste dal Decreto Legge n. 119/2018 per la “Rottamazione-ter” sono fissate nelle seguenti date:</p>
<p>– 28 febbraio;<br />
– 31 maggio;<br />
– 31 luglio;<br />
– 30 novembre.</p>
<p>Per il versamento entro tali date sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Per la rata del 28 febbraio, il termine “ultimo” per effettuare il pagamento è fissato al 7 marzo 2022.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO: LE DATE PER I DECADUTI</strong></p>
<p>Come riportato dall&#8217;Ansa e dal Sole24Ore, non sarà prevista un&#8217;unica data nella quale andranno a convogliare tutti i pagamenti arretrati, ma diverse scadenze così suddivise:</p>
<ul>
<li>per le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio relative al 2020 la scadenza viene fissata al 30 aprile 2022;</li>
<li>per le rate relative al 2021 la scadenza passa al 31 luglio 2022;</li>
<li>per le rate della rottamazione ter relative al 2022 sarà possibile pagare tutte le somme dovute entro il termine ultimo del 30 novembre 2022.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>E PER I DECADUTI DA PIANI DI RATEIZZAZIONE?</strong></p>
<p> Il Decreto legge n. 228/2021 ha introdotto un’ importante novità in materia di rateizzazione. In particolare, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 2020*), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.</p>
<p>Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973).</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2022/03/15/rottamazione-ter-riaprono-i-termini-per-i-decaduti/">Rottamazione Ter: riaprono i termini per i decaduti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nessuna rateizzazione per i decaduti dalla Rottamazione ter</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 11:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Decreto Milleproroghe 2022 non porta alcuna novità e nessuna possibilità di nuova rateizzazione per i contribuenti decaduti dalla rottamazione ter a seguito della sospensione Covid-19. Una misura attesa da moltissimi contribuenti che, stando a quanto ammesso dalla stessa Amministrazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2022/03/03/nessuna-rateizzazione-per-i-decaduti-dalla-rottamazione-ter/">Nessuna rateizzazione per i decaduti dalla Rottamazione ter</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Milleproroghe 2022 non porta alcuna novità e nessuna possibilità di nuova rateizzazione per i contribuenti decaduti dalla <a href="https://www.trsconsulting.it/2021/03/24/stralcio-5-000-euro-rientrano-le-cartelle-della-rottamazione-ter/">rottamazione ter</a> a seguito della sospensione Covid-19. Una misura attesa da moltissimi contribuenti che, stando a quanto ammesso dalla stessa Amministrazione Finanziaria, rappresenterebbero il 43% dei beneficiari originali. La decadenza impatta anche sui conti fatti dall’Erario in merito al gettito derivante dalla pace fiscale: per il 2022 e il 2023 circa 2,45 miliardi di euro non verranno riscossi, con l&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha già avviato le prime procedure di recupero coattivo delle somme ( fermo amministrativo, pignoramenti, ipoteche).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LE NOVITA&#8217; IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE</strong></p>
<p>l Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla <a href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/GU-Legge-n15_2022-di-conversione-DL-n228_2021-Testo-coordinato.pdf">Legge n. 15</a> del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, ha introdotto un&#8217; importante novità in materia di rateizzazione. In particolare, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 2020*), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.</p>
<p>Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ROTTAMAZIONE TER: LE PROSSIME SCADENZE</strong></p>
<p>Per mantenere i benefici della Rottamazione-ter, i contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” previsto nel DL n. 146/2021 &#8220;Decreto Fiscale&#8221;, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021, dovranno proseguire i pagamenti nel rispetto delle scadenze contenute nella “Comunicazione delle somme dovute”.</p>
<p>Le scadenze previste dal Decreto Legge n. 119/2018 per la “Rottamazione-ter” sono fissate nelle seguenti date:</p>
<p>&#8211; 28 febbraio;<br />
&#8211; 31 maggio;<br />
&#8211; 31 luglio;<br />
&#8211; 30 novembre.</p>
<p>Per il versamento entro tali date sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Per la rata del 28 febbraio, il termine &#8220;ultimo&#8221; per effettuare il pagamento è fissato al 7 marzo 2022.</p>
<p>Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2022/03/03/nessuna-rateizzazione-per-i-decaduti-dalla-rottamazione-ter/">Nessuna rateizzazione per i decaduti dalla Rottamazione ter</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Superbonus Turismo: dal 28 Febbraio via alle domande</title>
		<link>https://www.trsconsulting.it/2022/02/24/superbonus-turismo-dal-28-febbraio-via-alle-domande/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superbonus-turismo-dal-28-febbraio-via-alle-domande</link>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 11:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ifit]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus invitalia]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus turismo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Via alle domande per il Superbonus Turismo &#8220;IFIT&#8221; che potranno essere presentate dal 28 febbraio al 30 marzo 2022. L’incentivo è gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero per il Turismo con l’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021. L’iniziativa è prevista [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2022/02/24/superbonus-turismo-dal-28-febbraio-via-alle-domande/">Superbonus Turismo: dal 28 Febbraio via alle domande</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Via alle domande per il Superbonus Turismo &#8220;IFIT&#8221; che potranno essere presentate dal 28 febbraio al 30 marzo 2022. L’incentivo è gestito da <a href="https://www.trsconsulting.it/2021/12/22/invitalia-al-via-fondo-perduto-per-limprenditoria-femminile/">Invitalia</a> ed è promosso dal Ministero per il Turismo con l’<a href="https://invitaliacdn.azureedge.net/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifit/normativa/avviso-pubblico-ministro-del-turismo-23-dicembre-2021.pdf">Avviso pubblico del 23 dicembre 2021</a>. L’iniziativa è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La dotazione complessiva è di 600 milioni di euro.</p>
<h4> </h4>
<p><strong>INVESTIMENTI AMMISSIBILI</strong></p>
<p>Gli incentivi possono essere richiesti per:</p>
<ul>
<li>miglioramento dell’efficienza energetica</li>
<li>riqualificazione antisismica</li>
<li>eliminazione delle barriere architettoniche</li>
<li>manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti e prefabbricati</li>
<li>realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali)</li>
<li>digitalizzazione</li>
<li>acquisto di mobili </li>
</ul>
<p>Il <strong>50%</strong> delle risorse stanziate è destinato agli interventi di riqualificazione energetica.</p>
<p>Il <strong>40%</strong> è invece destinato alle imprese con sede in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>REQUISITI DI AMMISSIBILITA&#8217;</strong></p>
<p>Le agevolazioni sono rivolte a:</p>
<ul>
<li>alberghi</li>
<li>agriturismi</li>
<li>strutture ricettive all’aria aperta</li>
<li>imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale</li>
<li>stabilimenti balneari</li>
<li>complessi termali</li>
<li>porti turistici</li>
<li>parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici</li>
</ul>
<p>Ecco i requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda:</p>
<ul>
<li>essere iscritte al registro delle imprese</li>
<li>gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari</li>
<li>degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento</li>
<li>essere in regola con la verifica della regolarità contributiva, DURC</li>
<li>essere in regola con la normativa antimafia</li>
<li>essere in regola sotto il profilo fiscale</li>
</ul>
<p>Questi requisiti devono essere mantenuti fino a cinque anni dopo l’erogazione del pagamento finale, pena la perdita del diritto all’agevolazione e il recupero degli incentivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONI</strong></p>
<p>Sono previste due forme di incentivo.</p>
<ul>
<li>Credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili, utilizzabile solo in compensazione dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari)</li>
<li>Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40.000 euro. Il contributo viene erogato con bonifico bancario in un’unica soluzione, a conclusione degli interventi. È tuttavia possibile ottenere un anticipo fino al 30% dell’importo totale.</li>
</ul>
<p>Il contributo a fondo perduto può essere aumentato:</p>
<p>-fino a ulteriori 30.000 euro se almeno il 15% delle spese sono destinate alla digitalizzazione e innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica<br />
-fino a ulteriori 20.000 euro per le imprese con i requisiti previsti dall’art 53 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Più precisamente: per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone costituite per almeno il 60% da giovani fino a 35 anni; per le società di capitali con almeno i due terzi quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani; per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo<br />
fino a ulteriori 10.000 euro per le imprese con sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.<br />
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, a patto che non venga superato il limite di spesa ammissibile per gli interventi.</p>
<p>Inoltre, per le spese ammissibili indicate all’articolo 5 dell’Avviso è possibile ottenere il finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 (modalità di funzionamento del Fondo Nazionale Efficienza Energetica), a condizione che almeno il 50% di queste spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2022/02/24/superbonus-turismo-dal-28-febbraio-via-alle-domande/">Superbonus Turismo: dal 28 Febbraio via alle domande</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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		<title>Rateizzazione anche per i decaduti dalla rottamazione ter</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 10:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[decaduti rottamazione ter]]></category>
		<category><![CDATA[decaduti saldo e stralcio]]></category>
		<category><![CDATA[rateizzazione decaduti rottamazione]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione ter]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tante novità sulla Riscossione dall&#8217;inizio del 2022, dal cambio del sistema di remunerazione, all&#8217;estensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali, ma la novità in arrivo più importante riguarda la possibilità di accedere ad una nuova rateizzazione per i contribuenti [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Tante novità sulla Riscossione dall&#8217;inizio del 2022, dal cambio del sistema di remunerazione, all&#8217;estensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali, ma la novità in arrivo più importante riguarda la possibilità di accedere ad una nuova rateizzazione per i contribuenti decaduti dalla rottamazione ter.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>REMUNERAZIONE DELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DI RISCOSSIONE</strong></p>
<p>In relazione alle modifiche apportate alla governance dell’Ente e, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di fiscalizzazione degli <a href="https://www.trsconsulting.it/2022/02/10/campania-50-a-fondo-perduto-per-nuove-attivita/">oneri della riscossione</a>, il sistema di remunerazione dell’Agente della riscossione viene modificato prevedendo &#8211; al pari delle altre Agenzie fiscali &#8211; una dotazione a carico del bilancio dello Stato che ne assicuri la copertura dei relativi costi di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”) a partire dai ruoli affidati dagli enti creditori all’Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2022. Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all’attivazione delle procedure di riscossione.</p>
<p>Si segnala, infine, che per i ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento che potrà essere notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle diposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ESTENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI</strong></p>
<p>Per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo.</p>
<p>Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni. Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Si ricorda, infine, che analoga misura era stata introdotta con il “<a href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-fiscale-/">Decreto Fiscale</a>” per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>NUOVA RATEIZZAZIONE PER I DECADUTI DALLA ROTTAMAZIONE TER</strong></p>
<p>Tantissimi i contribuenti interessati dalla misura. Pochi giorni fa, infatti, il sottosegretario all&#8217;Economia Maria Cecilia Guerra aveva stimato che il 43% delle istanze di rottamazione fosse decaduto dopo le ultime proroghe, causando un ammanco nelle casse dello stato quantificabile in oltre 2 miliardi di euro. Per questo nella giornata di ieri la Camera ha votato la fiducia su un emendamento che consentirebbe nuove dilazioni per coloro che sono decaduti da rottamazione ter e saldo e stralcio. Le domande potranno essere presentate entro 30 Aprile 2022 per un massimo di 72 rate.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2022/02/22/rateizzazione-anche-per-i-decaduti-dalla-rottamazione-ter/">Rateizzazione anche per i decaduti dalla rottamazione ter</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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