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Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia  ·  Notizie

Rottamazione ter: pubblicate le FAQ per la riammissione

By redazione  Pubblicato il Aprile 1, 2022

La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “ Rottamazione ter ” per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento.

 

SCADENZA RATE 2020

Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2020 è fissato al 30 aprile 2022.

Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020.

Per il termine del 30 aprile 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 maggio 2022.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

SCADENZA RATE 2021

Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 31 luglio 2022.

Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

Per il termine del 31 luglio 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro l’8 agosto 2022.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

SCADENZA RATE 2022

Il termine “ultimo” per considerare tempestivo il pagamento è fissato al 30 novembre 2022.

Entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022.

Per il termine del 30 novembre 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 dicembre 2022.

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