Con un emendamento al dl Sostegni ter approvato in nottata, annunciato dall’agenzia ANSA, riaprono i termini per i decaduti dalla rottamazione ter e saldo e stralcio. Un’ottima notizia per tutti coloro che non era riusciti a rispettare la scadenza del 14 Dicembre 2021, circa il 43% del totale.
ROTTAMAZIONE TER: LE DATE ATTUALI
Per mantenere i benefici della Rottamazione-ter, i contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” previsto nel DL n. 146/2021 “Decreto Fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021, dovranno proseguire i pagamenti nel rispetto delle scadenze contenute nella “Comunicazione delle somme dovute”.
Le scadenze previste dal Decreto Legge n. 119/2018 per la “Rottamazione-ter” sono fissate nelle seguenti date:
– 28 febbraio;
– 31 maggio;
– 31 luglio;
– 30 novembre.
Per il versamento entro tali date sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Per la rata del 28 febbraio, il termine “ultimo” per effettuare il pagamento è fissato al 7 marzo 2022.
ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO: LE DATE PER I DECADUTI
Come riportato dall’Ansa e dal Sole24Ore, non sarà prevista un’unica data nella quale andranno a convogliare tutti i pagamenti arretrati, ma diverse scadenze così suddivise:
E PER I DECADUTI DA PIANI DI RATEIZZAZIONE?
Il Decreto legge n. 228/2021 ha introdotto un’ importante novità in materia di rateizzazione. In particolare, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 2020*), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973).
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