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Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia  ·  Notizie

Stralcio 5.000 euro: rientrano le cartelle della rottamazione ter?

By redazione  Pubblicato il Marzo 24, 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegno che, come anticipato, porta importanti novità in materia di Riscossione: rinvio dei pagamenti, notifiche, verifica inadempimenti, rinvio per rottamazione ter e saldo e stralcio. La misura più discussa è stata sicuramente quella relativa allo stralcio delle cartelle al di sotto dei 5.000 euro e se nella cancellazione dovessero rientrare anche le cartelle presenti in istanze di rottamazione ter e saldo e stralcio.

 

DECRETO SOSTEGNO: LE MISURE SULLA RISCOSSIONE

Il Decreto Sostegno, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede una proroga della sospensione al:

-30 Aprile 2021 dei pagamenti derivanti da cartelle di pagamento. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi al 31 Maggio. Non si procede al rimborso di quanto già versato;

-30 Aprile 2021 per la notifica di nuove cartelle esattoriali;

-30 Aprile 2021 il termine si sospensione per le procedure presso terzi e per la” verifica inadempimenti“

.31 Luglio 2021 per i pagamenti scadenti nell’anno 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio;

-30 Novembre 2021 per i pagamenti di rottamazione ter e saldo e stralcio scadenti nell’anno 2021;

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nel periodo dal 1° marzo 2021 al 19 Marzo 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidate all’ agente della riscossione durante il periodo di sospensione, sono prorogati di:

-dodici mesi i termini per le comunicazione di inesigibilità dei ruoli agli enti creditori originari;
-di 2 anni i termini di decadenza e prescrizione delle cartelle esattoriali.

 

STRALCIO DELLE CARTELLE AL DI SOTTO DEI 5.000 EURO

Il Decreto riporta letteralmente che “sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se ricompresi in piani di rateizzazione o di definizione agevolata ( rottamazione ter e saldo e stralcio). Tale cancellazione opera per le persone fisiche che hanno conseguito, nel corso del 2019, un reddito non superiore ai 30.000 euro e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito un reddito ai fini delle imposte non superiore ai 30.000 euro.”

La risposta, quindi, è assolutamente positiva. Come comportarsi nei casi in cui nella definizione agevolata siano ricompresi ruoli al di sotto dei 5.000 euro?

Come detto in precedenza, le rate della definizione agevolata 2019 sono state prorogate dallo stesso Decreto, l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione procederà nei prossimi mesi ad aggiornare i relativi piani di pagamento, scomputando le cartelle eventualmente non dovute. Solo dopo il ricalcolo si procederà con i pagamenti.

RICHIEDA CONSULENZA SULL'ARGOMENTO TRATTATO IN QUESTO ARTICOLO

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2 Comments


Paola Gori
Aprile 6, 2021 at 12:20 pm
Reply

I 30000 euro si riferiscono ad un reddito ISEE?


    redazione
    Aprile 6, 2021 at 1:48 pm
    Reply

    La soglia reddituale di 30.000 euro si riferisce al reddito imponibile ai fini IRPEF, non al reddito ISEE.

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