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Agevolazioni PMI  ·  banche e centrale rischi  ·  Notizie

Coronavirus: Sospensione mutui aziende agricole

By redazione  Pubblicato il Marzo 30, 2020

Con la pubblicazione del decreto Cura Italia sono state previste diverse misure a sostegno delle aziende agricole e della pesca. Una delle misure più attese è sicuramente quella riguardante la sospensione dei mutui, di cui abbiamo parlato già in un precedente articolo.

FINO A QUANDO E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA SOSPENSIONE

Come previsto dall’art. 56 del dl “ Cura Italia” è possibile richiedere la sospensione fino al 30 Settembre 2020.

IN COSA CONSISTONO LE MISURE DI SOSPESIONE

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

  • La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 .Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revoca fino al 30 settembre 2020;
  • La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
  • La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

E’ bene specificare che è facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

QUALI AZIENDE AGRICOLE POSSONO ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE MUTUI

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Per PMI si intendono le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro . A tali benefici possono accedere anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

LE MISURE ISMEA SUI MUTUI

1. Sospensione dei mutui delle aziende agricole con scadenza nell’anno 2020. La quota capitale delle rate sospese potrà essere rimborsata nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento mentre la quota interessi sarà consolidata nel debito residuo e ammortizzata per l’intera restante parte del piano.

2. Esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata preammortamento dei piani di investimenti autorizzati dall’Istituto. 

3. Estensione automatica delle garanzie ISMEA su tutti i finanziamenti già garantiti per i quali viene richiesto l’allungamento della durata dei piani di ammortamento, senza oneri aggiuntivi per le imprese.

4. Liquidazione delle spese sostenute dalle imprese per gli stati di avanzamento lavoro in modalità semplificata.

5. Sospensione dei termini per la realizzazione dei piani aziendali i cui termini di scadenza risultano compresi tra 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020.

 

 

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