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Agevolazioni PMI  ·  banche e centrale rischi  ·  Notizie

Coronavirus – Imprese: modulo e requisiti per accedere alla sospensione mutui

By redazione  Pubblicato il Marzo 27, 2020

Con la pubblicazione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, sono state approvate diverse misure a sostegno di lavoratori ed imprese. Una delle misure più attese dalle imprese colpite dal calo o dalla chiusura della propria attività è sicuramente quella riguardante la sospensione dei mutui. A tal riguardo Il Ministero di Economia e Finanza pubblica un “focus” dedicato alla moratoria, per volume complessivo di circa 220 miliardi di euro.

 

FINO A QUANDO E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA SOSPENSIONE

Come previsto dall’art. 56 del dl “ Cura Italia” è possibile richiedere la sospensione fino al 30 Settembre 2020 per linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

 

IN COSA CONSISTONO LE MISURE DI SOSPESIONE

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

  • La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 .. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revoca fino al 30 settembre 2020;
  • La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
  • La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. E’ bene specificare che è  facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

 

QUALI SOGGETTI POSSONO ACCEDERE ALLA MORATORIA

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Per PMI si intendono le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro . A tali benefici possono accedere anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

 

QUALI SONO I REQUISITI PER POTER ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE

  • L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
  • Le imprese o la partite iva devono autocertificare che hanno subito una momentanea carenza di liquidità dovuta alla diffusione dell’epidemia
  •  Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

 

MODALITA’ E SOGGETTI A CUI RICHIEDERE LA SOSPENSIONE
Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria.
Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020:

  • La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
    È opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria..Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
    1) il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
    2) “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
    3) di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
    4) di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

 

FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA PUBBLICA

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

 

ULTERIORI CONDIZIONI ECONOMICHE CONNESSE

La normativa prevede che non ci siano ulteriori oneri e costi per entrambe le parti, imprese e intermediari bancari. E’ inoltre previsto che, nonostante la sospensione, si conservino tutti gli elementi accessori direttamente connessi al contratto, quali garanzie ed assicurazioni.

 

MODULO DI SOSPENSIONE

Il modulo di sospensione in formato pdf è disponile al seguente link.

RICHIEDA CONSULENZA SULL'ARGOMENTO TRATTATO IN QUESTO ARTICOLO

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