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Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia  ·  Notizie

Rateizzazione Equitalia: errore nel calcolo degli interessi

By redazione  Pubblicato il Giugno 1, 2020

Abbiamo parlato in un precedente articolo che, grazie al Dl Rilancio, l’ Agenzia Entrate-Riscossione ha aperto la possibilità di accedere a nuove rateizzazioni in caso di decadenza/ mancato pagamento della rottamazione ter. Non tutti sanno, però, che una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha condannato Equitalia per illegittimità nel calcolo degli interessi di rateizzazione.

 

TASSI DI INTERESSE

L’ Agenzia delle Entrate – Riscossione applica dei differenti tassi di interesse in base alle diverse tipologie di cartelle esattoriali e che vengono stabiliti dai singoli enti creditori.  Il tasso di interesse per la rateizzazione del pagamento dei debiti di natura erariale è pari a al 4,5% annuo (art.21, comma 1, DPR n. 602/1973), per quelli di natura previdenziale e assistenziale è pari al 6% annuo (art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, e art. 3, comma 4, D.L. n. 318/1996, convertito dalla L. n. 402/1996).
I tassi di interesse diversi da quello previsto dall’art.21 del del D.P.R. n.602/1973, comunicati dai singoli enti creditori, sono riportati dell’esattore e disponibili al seguente link.

 

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Secondo la Cassazione Civile, Sez. V – Ord. n. 16553 del 22 giugno 2018, le somme irrogate a titolo di interesse e di sanzione non producono a loro volta interessi in un piano di rateazione. Cioè, Equitalia, non dovrà considerare quale base di calcolo del piano di rateizzazione l’intera somma iscritta a ruolo, ma dovrà escludere le sanzioni e gli interessi di mora. La Corte riportando l’art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 472/1997, che stabilisce testualmente: “la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”, ha stabilito che lo stesso trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento. Infatti, l’art2 comma 3 del decreto legislativo, riferendosi alle sanzioni tributarie, deve considerarsi quale norma eccezionale le medesime finalità proprie degli interessi comuni, derogando alle previsioni ex art.21 Dpr 602/73.

È dunque illegittimo il piano di rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che, nell’addebitare gli interessi di dilazione, prenda come base di calcolo anche l’importo delle sanzioni.

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