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Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia  ·  Notizie

Autotutela Agenzia Entrate Riscossione: come annullare le cartelle esattoriali

By redazione  Pubblicato il Marzo 29, 2020

In molti si chiedono se sia possibile ottenere l’annullamento di una cartella esattoriale, ingiunzione di pagamento o di qualsiasi altro atto impositivo, senza dover ricorrere al giudice. La risposta è sicuramente affermativa, grazie all’istituto dell’autotutela tributaria.

  1. Cosa si intende per autotutela tributaria
  2. Termini per la presentazione dell’autotutela
  3. Quando è possibile presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione
  4. A chi presentare l’istanza

 

COSA SI INTENDE PER AUTOTUTELA TRIBUTARIA

Con autotutela si intende il potere dell’amministrazione finanziaria di provvedere alla rettifica di provvedimenti amministrativi già adottati. In pratica, quando l’amministrazione si rende conto di aver commesso un errore nei confronti del contribuente può intervenire e annullare l’atto impositivo. Tale possibilità da all’Ente la possibilità di poter correggere i propri errori formali e sostanziali.

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’AUTOTELA

Non sono previsti specifici termini per la presentazione dell’istanza di autotutela. Quindi, la presentazione dell’istanza, può avvenire sia entro i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, che oltre tale termine. Anche tra i due casi vige una differenza sostanziale. Infatti:

  • nel caso di presentazione entro i 60 giorni, è possibile richiedere la sospensione del ruolo. Quindi, l’Agenzia Entrate Riscossione non potrà  avviare procedure esecutive nei confronti del contribuente.
  • oltre i 60 giorni è data la possibilità di presentare la richiesta, ma la stessa non avrà efficacia sospensiva. Quindi l’ente creditore potrà avviare eventuali procedure esecutive.

 

QUANDO E’ POSSIBILE PRESENTARE L’ISTANZA ALL’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

In seguito all’approvazione della legge n.228/2012, il legislatore ha specificato per quali motivi sia possibile ottenere la cancellazione delle cosiddette “cartelle pazze” attraverso l’autotutela:

  • Prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
  • Provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • Sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • Sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • Pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;

Agenzia entrate riscossione dovrà inoltrare il tutto all’ente creditore che dovrà verificare la regolarità della documentazione posta a sostegno della richiesta di sospensione per poi comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione e/o annullamento del debito.
L’importante novità sta nel fatto che se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore omette di inviare tali comunicazioni, le somme contestate vengono annullate di diritto.

 

A CHI PRESENTARE L’ISTANZA DI AUTOTUTELA

L’Istanza di autotutela deve essere presentata direttamente all’ente creditore. E’ possibile la presentazione anche all’Agenzia di riscossione, come detto in precedenza. In questo caso sarà l’ente ad inoltrare la richiesta ai titolari del credito. E’ bene specificare che tale istanza può essere presentata a qualsiasi ente ( comuni, inps, inail, prefettura, agenzia entrate, agenzai del territorio).

 

COME PRESENTARE L’ISTANZA

Se hai bisogno di assistenza nella compilazione dell’istanza di autotutela contattaci

RICHIEDA CONSULENZA SULL'ARGOMENTO TRATTATO IN QUESTO ARTICOLO

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