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Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia  ·  Notizie

Equitalia: il punto della situazione dopo il Ristori Quater

By redazione  Pubblicato il Dicembre 3, 2020

Con la pubblicazione del Decreto Ristori Quater vengono introdotte importanti novità in materia di riscossione Equitalia, dal differimento delle rate della definizione agevolata alla razionalizzazione delle rateizzazioni. Riepiloghiamo tutte le misure  del Decreto Ristori-quater, incluse le modifiche a quelle già introdotte, in materia di riscossione, dai provvedimenti normativi emanati dall’inizio dell’emergenza sanitaria (DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio” e DL n. 104/2020 “Decreto Agosto”), aggiornate con i nuovi termini definiti nel DL n. 129/2020.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Differimento al 1° marzo 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata
(“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020).

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevede i cinque giorni di tolleranza, come per le scadenze originarie.

 

RATEIZZAZIONI

Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.

A seguito della presentazione di una richiesta di rateizzazione e al versamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere entro il 31 dicembre 2021 la rateizzazione del pagamento per le somme ancora dovute.

 

LE ALTRE SCADENZE

Il “Decreto Ristori-quater” non è intervenuto sui termini di sospensione dell’attività di riscossione già previsti dal DL n. 129/2020.

Restano, pertanto, sospesi fino al 31 dicembre 2020:

  • i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021;
  • le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

 

PER GLI SPORTELLI PRENOTAZIONE ONLINE

Ricordiamo che, in seguito all’emergenza Covid-19, è possibile prenotare degli appuntamenti presso gli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione attraverso il portale web ( al seguente link)

E’ possibile prenotare un ticket per la giornata lavorativa in corso e per le quattro successive, individuando la tipologia di servizio, lo sportello e la fascia oraria tra quelle disponibili. La prenotazione deve essere effettuata con il codice fiscale della persona che andrà allo sportello e, in caso di delega, (se ci si presenta, cioè, per conto di un altro soggetto), la stessa dovrà essere esibita all’operatore di sportello. Per ciascuna giornata lavorativa, è possibile prenotare un solo ticket per codice fiscale e per servizio. In fase di richiesta è necessario indicare un indirizzo di posta elettronica (non pec) dove l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà l’e-mail di conferma della prenotazione con tutti i dettagli dell’appuntamento, il numero di ticket assegnato e un QR Code, ovvero il codice da utilizzare al momento dell’arrivo allo sportello. Il contribuente (o il suo delegato) dovrà avere con sé il ticket ricevuto, che può essere stampato o semplicemente visualizzato dal proprio tablet o smartphone (con l’app Equiclick, il QR Code è salvato direttamente nella sezione “i tuoi ticket”).

 

 

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