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Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia  ·  Notizie

Prescrizione tassa di circolazione

By redazione  Pubblicato il Aprile 7, 2020

La tassa di circolazione ( bollo auto) è un tributo regionale da versare per tutti i possessori di auto e moto iscritti al Pubblico registro automobilistico. Ma qual è il termine di prescrizione della tassa di circolazione?

 

PRESCRIZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE

ll termine di prescrizione della tassa di circolazione è di tre anni. Questo significa che l’accertamento/cartella di pagamento debba essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dello stesso.

Esempio: il bollo relativo all’anno 2017 si prescriverà il 31 Dicembre del 2020, quindi in caso venga notificata un’ingiunzione oltre tale termine, il tributo non è dovuto.

 

CARTELLA ESATTORIALE 

Le Regioni possono notificare le cartelle esattoriali per richiedere il pagamento della tassa di circolazione attraverso:

  • AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
  • CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE

Quindi, basterà controllare all’interno della stessa quale sia l’anno di riferimento del tributo e la relativa notifica della cartella di pagamento. Bisogna fare attenzione, poiché la cartella esattoriale spesso è preceduta da ingiunzioni di pagamento che possono far riattivare il termine di prescrizione triennale.

 

COME ANNULLARE LA TASSA DI CIRCOLAZIONE PRESCRITTA

Per procedere all’annullamento abbiamo due soluzioni:

  1. Annullamento in autotutela
  2. Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale

Annullamento in autotutela

Tramite la cosiddetta Autotutela Agenzia entrate-riscossione o il concessionario potrà disporre direttamente ed immediatamente la sospensione dell’attività di riscossione. A tal fine sarà necessario presentare una dichiarazione con cui si attesti che le somme richieste dall’ente creditore siano state interessate da prescrizione. Il Concessionario della riscossione dovrà inoltrare il tutto all’ente creditore che dovrà verificare la regolarità della documentazione posta a sostegno della richiesta di sospensione per poi comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione e/o annullamento del debito.

Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale

Se non si ottiene risposta, l’unica strada da percorrere è il ricorso entro 60 giorni alla Commissione Tributaria della Provincia competente.Il valore è determinato dall’imposta richiesta nell’atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente la sanzione bollo auto, il valore è costituito dall’ammontare delle stesse.

RICHIEDA CONSULENZA SULL'ARGOMENTO TRATTATO IN QUESTO ARTICOLO

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