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Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia  ·  Notizie

Cassazione: prescrizione cartelle Inps – Inail è di cinque anni

By redazione  Pubblicato il Maggio 5, 2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1652 del 24 gennaio 2020, ha confermato che la cartella di pagamento non impugnata non può acquisire efficacia di giudicato. Ne consegue che la prescrizione dei crediti previdenziali ( cartelle inps – inail ) a seguito della definitività della cartella è di cinque anni e non di dieci.

 

FATTI IN CAUSA

Un Contribuente aveva ricevuto in data 10/05/2003 una cartella esattoriale inerente premi INAIL. Successivamente alla esecutività della stessa, riceveva intimazione di pagamento da parte dell ‘Agenzia Entrate-Riscossione ( ex Equitalia) soltanto in data 27/11/2009. Il contribuente richiedeva l’annullamento per avvenuta prescrizione quinquennale.

Equitalia, di contro, eccepiva la violazione delle norme sulla prescrizione rilevando che si trattava di cartella esattoriale non opposta con la conseguente definitiva iscrizione a ruolo del credito dell’Inps e che la prescrizione applicabile era quella decennale, con la conseguenza che nella specie non si era maturata.

 

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione con la sentenza n.1652 hanno ribadito il termine di prescrizione di cinque anni nel caso di cartelle esattoriali inps e inail. Richiamando la sentenza n. 23397/2016 in ordine alla quale è stata emessa la seguente massima “ La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto .

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