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	<title>prescrizione cartelle esattoriali &#8211; TRS Consulting</title>
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	<description>Lo studio TRS consulting fornisce consulenza su Cartelle esattoriali Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia, e tributi locali</description>
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	<title>prescrizione cartelle esattoriali &#8211; TRS Consulting</title>
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		<title>Decreto Sostegno: svolta per la prescrizione delle cartelle esattoriali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:21:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nella bozza del Decreto Sostegno viene prevista una vera e propria svolta sul meccanismo di inesigibilità e di prescrizione delle cartelle esattoriali. Infatti, oltre allo stralcio automatico dei debiti al di sotto dei 5000 euro, viene prevista la cancellazione automatica [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nella bozza del Decreto Sostegno viene prevista una vera e propria svolta sul meccanismo di inesigibilità e di prescrizione delle <a href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/">cartelle esattoriali</a>. Infatti, oltre allo stralcio automatico dei debiti al di sotto dei 5000 euro, viene prevista la cancellazione automatica delle cartelle non riscosse entro il quinto anno successivo a quello della notifica. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la disciplina e le eventuali esclusioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CANCELLAZIONE AUTOMATICA DOPO IL QUINTO ANNO</strong></p>
<p>La bozza del Decreto sostegni contiene all&#8217;art.5 una revisione sostanziale del meccanismo che regola il discarico per inesigibilità del credito sulla base dei principi di efficacia, efficienza, economicità e imparzialità, delle attività che<br />
l’agente della riscossione deve svolgere, per un numero di debitori e di posizioni debitorie adeguato alla sua<br />
capacità operativa, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore<br />
degli stessi. Infatti il comma 2 recita che &#8220;al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, le quote non riscosse affidate all’agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono automaticamente discaricate, con le modalità tecniche stabilite, senza oneri amministrativi a carico degli enti creditori, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ESCLUSIONI DAL DISCARICO QUINQUENNALE</strong></p>
<p>Restano temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate dall’agente della<br />
riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 112 del 1999 le<br />
quote per le quali:<br />
a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali. Per tali quote il discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo alla conclusione della procedura;<br />
b) nel periodo intercorrente tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono intervenuti accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali ovvero dilazioni, anche se derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio. Per tali quote il discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>STRALCIO CARTELLE DAL 2000 AL 2015 AL DI SOTTO DEI 5.000 EURO</strong></p>
<p>Lo stralcio delle cartelle prevede la cancellazione automatica dell’intera cartelle esattoriali, senza alcun pagamento da parte del contribuente. Lo stralcio automatico avrà la stessa impronta dello stralcio previsto dalla Pace Fiscale 2019, che prevedeva che  “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate”.</p>
<p>Il nuovo Stralcio 2021 dovrebbe prevedere la cancellazione di tutte le cartelle di importo superiore ai <a href="https://www.trsconsulting.it/2021/03/09/stralcio-cartelle-esattoriali-anche-per-importi-superiori-a-5000-euro/">5.000 euro</a> e notificate a partire dal 1° Gennaio 2015. Non sappiamo se l’importo riguarderà le singole cartelle o i ruoli, ma propendiamo per la seconda ipotesi che dovrebbe dare continuità alla precedente normativa.</p>
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		<title>Cartella esattoriale Irpef: decadenza e prescrizione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 12:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Abbiamo già parlato in un precedente articolo dei termini di prescrizione delle cartelle esattoriali INPS ed INAIL. Vediamo ora quali sono i termini di prescrizione e decadenza per la cartelle esattoriali IRPEF. &#160; TERMINI DI DECADENZA IRPEF In materia di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo già parlato in un precedente <a href="https://www.trsconsulting.it/2020/05/05/cassazione-prescrizione-cartelle-inps-inail-e-di-cinque-anni/">articolo</a> dei termini di prescrizione delle cartelle esattoriali INPS ed INAIL. Vediamo ora quali sono i termini di prescrizione e decadenza per la cartelle esattoriali IRPEF.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TERMINI DI DECADENZA IRPEF</strong></p>
<p>In materia di imposte sul reddito, l&#8217;articolo 25 del DPR numero 602/1973 prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:</p>
<ul>
<li>del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell&#8217;unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell&#8217;anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell&#8217;attività di liquidazione prevista dall&#8217;articolo 36 bis del DPR 29 settembre 1973;</li>
<li>del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell&#8217;attività di controllo formale prevista dall&#8217;articolo 36 ter del citato DPR numero 600 del 1973;</li>
<li>del secondo anno successivo a quello in cui l&#8217;accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell&#8217;ufficio.</li>
</ul>
<p>Questi termini sono stati introdotti dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, numero 106, articolo 1, comma 5 ter, che ha modificato il citato articolo 25.</p>
<p>Essi, tuttavia, valgono anche per le cartelle notificate anteriormente all&#8217;entrata in vigore del Decreto Legge del 17 giugno 2005, numero 106.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TERMINE DI PRESCRIZIONE IRPEF</strong></p>
<p>La prescrizione dell’Irpef è di <strong>dieci anni</strong>, almeno secondo una tesi tradizionale.Tuttavia si stanno affacciando numerose sentenze  secondo cui la prescrizione sarebbe di <strong>cinque anni</strong>, come sostenuto da alcune sentenze della <a href="https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-sentenza-n-27317-depositata-il-24-ottobre-2019-per-i-tributi-locali-nonostante-il-fatto-interruttivo-dato-dalla-notificazione-delle-cartelle-medesime-la-prescrizione-quinquenn/">Cassazione</a>, oltre che diversi giudici di merito. Alla base di tale interpretazione vi è il fatto che, in base al codice civile, si prescrivono in cinque anni i debiti che devono pagarsi con cadenza periodica almeno una volta all’ anno. Potrebbe essere sicuramente il caso dell’Iva e dell’Irpef, per le quali il contribuente presenta annualmente la dichiarazione fiscale.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2020/05/25/cartella-esattoriale-irpef-decadenza-e-prescrizione/">Cartella esattoriale Irpef: decadenza e prescrizione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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		<title>Cassazione: prescrizione cartelle Inps &#8211; Inail è di cinque anni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 11:48:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1652 del 24 gennaio 2020, ha confermato che la cartella di pagamento non impugnata non può acquisire efficacia di giudicato. Ne consegue che la prescrizione dei crediti previdenziali ( cartelle inps &#8211; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2020/05/05/cassazione-prescrizione-cartelle-inps-inail-e-di-cinque-anni/">Cassazione: prescrizione cartelle Inps &#8211; Inail è di cinque anni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1652 del 24 gennaio 2020, ha confermato che la cartella di pagamento non impugnata non può acquisire efficacia di giudicato. Ne consegue che la prescrizione dei crediti previdenziali ( cartelle inps &#8211; inail ) a seguito della definitività della cartella è di cinque anni e non di dieci.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FATTI IN CAUSA</strong></p>
<p>Un Contribuente aveva ricevuto in data 10/05/2003 una cartella esattoriale inerente premi INAIL. Successivamente alla esecutività della stessa, riceveva intimazione di pagamento da parte dell &#8216;Agenzia Entrate-Riscossione ( ex <a href="https://www.trsconsulting.it/2020/04/22/verifica-durc-agenzia-entrate-riscossione-anche-online/">Equitalia</a>) soltanto in data 27/11/2009. Il contribuente richiedeva l&#8217;annullamento per avvenuta prescrizione quinquennale.</p>
<p>Equitalia, di contro, eccepiva la violazione delle norme sulla prescrizione rilevando che si trattava di cartella esattoriale non opposta con la conseguente definitiva iscrizione a ruolo del credito dell’Inps e che la prescrizione applicabile era quella decennale, con la conseguenza che nella specie non si era maturata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LA DECISIONE</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione con la sentenza n.<a href="https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-sentenza-24-gennaio-2020-n-1652-la-scadenza-del-termine-per-proporre-opposizione-a-cartella-di-pagamento-pur-determinando-la-decadenza-dalla-possibilita-di-proporre-impugnazi/">1652</a> hanno ribadito il termine di prescrizione di cinque anni nel caso di cartelle esattoriali inps e inail. Richiamando la sentenza n. 23397/2016 in ordine alla quale è stata emessa la seguente massima “<em> La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine<strong> di prescrizione breve</strong> (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) <strong>in quello ordinario</strong> (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.</em>. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, <strong>è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato</strong>. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto .</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2020/05/05/cassazione-prescrizione-cartelle-inps-inail-e-di-cinque-anni/">Cassazione: prescrizione cartelle Inps &#8211; Inail è di cinque anni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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