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	<title>bonus 110 &#8211; TRS Consulting</title>
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	<description>Lo studio TRS consulting fornisce consulenza su Cartelle esattoriali Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia, e tributi locali</description>
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	<title>bonus 110 &#8211; TRS Consulting</title>
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		<title>Superbonus 110% anche per B&#038;B e affittacamere?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:03:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con la risposta all&#8217;interpello n.570 del 9/12/2020 l&#8217;Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente l&#8217;applicabilità del Superbonus 110 per gli immobili adibiti promiscuamente ad attività di affittacamere e B&#38;B e su eventuali differenze tra attività esercitata in maniera occasionale o professionale. &#160; [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la risposta all&#8217;interpello n.570 del 9/12/2020 l&#8217;Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente l&#8217;applicabilità del Superbonus 110 per gli immobili adibiti promiscuamente ad attività di affittacamere e B&amp;B e su eventuali differenze tra attività esercitata in maniera occasionale o professionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>IL QUESITO POSTO ALL&#8217; AMMINISTRAZIONE</strong></p>
<p>L&#8217;Istante dichiara di voler realizzare sulla sua abitazione vari lavori che apporterebbero un miglioramento di due o più classi energetiche.<br />
Il Contribuente precisa che l&#8217;immobile in questione è un&#8217;abitazione unifamiliare non facente parte di un condominio, adibita in parte a Bed and Breakfast, la cui attività è esercitata in forma professionale con partita IVA attraverso una società in nome collettivo come emerge dall&#8217;anagrafe tributaria. Ciò posto, l&#8217;Istante chiede se nel caso prospettato possa usufruire della detrazione del<a href="https://www.trsconsulting.it/2020/11/06/superbonus-110-infocamere-istituisce-piattaforma-per-la-cessione-del-credito/"> 110 per cento</a> prevista dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (decreto Rilancio) sulle spese che intende sostenere per la riqualificazione energetica della propria abitazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LA RISPOSTA DELL&#8217;AGENZIA SU B&amp;B E AFFITTACAMERE</strong></p>
<p>Ciò posto, con specifico riguardo alla questione rappresentata dall&#8217;Istante, concernente la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute per l&#8217;esecuzione di interventi di riqualificazione energetica eseguiti su un immobile utilizzato promiscuamente sia come propria abitazione che per l&#8217;esercizio svolto in maniera professionale dell&#8217;attività di Bed and Breakfast, si rappresenta quanto segue.<br />
Ai sensi della normativa sono agevolabili gli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell&#8217;esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10».<br />
In base al citato comma 10 tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari.<br />
Con riguardo all&#8217;ambito di applicazione soggettivo del Superbonus, la citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che con la locuzione «al di fuori dell&#8217;esercizio di attività di impresa, arti e professioni» il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non<br />
riconducibili ai cd. &#8220;beni relativi all&#8217;impresa&#8221; o a quelli strumentali per l&#8217;esercizio di arti o professioni.<br />
Sulla base di tale documento di prassi il Superbonus spetta alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all&#8217;ambito &#8220;privatistico&#8221; e, dunque, diversi:<br />
− da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;<br />
− dalle unità immobiliari che costituiscono l&#8217;oggetto della propria attività;<br />
− dai beni patrimoniali appartenenti all&#8217;impresa.<br />
Tanto premesso, relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all&#8217;esercizio dell&#8217;arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la circolare n. <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/CIRCOLARE+19.pdf/9a1a4c49-7431-74f7-cb7b-b3eaa1d64a16">19/E</a> dell&#8217;8 luglio 2020, con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione, ha precisato che, in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 16-bis del TUIR, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all&#8217;esercizio dell&#8217;arte o della professione, ovvero all&#8217;esercizio dell&#8217;attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione<strong> è calcolata sul 50 per cento delle spese </strong><strong>sostenute.</strong><br />
Con la risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E è stato chiarito che la detrazione va ridotta al 50 per cento anche nell&#8217;ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all&#8217;attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale). Il principio suesposto si applica inoltre, alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici che fruiscono del Superbonus, ai sensi dell&#8217;articolo 119, comma 4 del decreto Rilancio.</p>
<p>Ne consegue che nel caso prospettato l&#8217;Istante, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, possa accedere al Superbonus in relazione ai prospettati interventi da realizzare sull&#8217;immobile ad uso promiscuo, limitatamente al<strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.++570+del+2020.pdf/7603516e-b9a2-4b68-08d5-d34ff24ecdc7"> 50 per cento</a> delle spese effettivamente sostenute, sia nel caso di attività professionale che occasionale.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Poste Italiane lancia la cessione del credito per bonus 110 e bonus vacanze</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 15:03:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Poste Italiane, come previste dalle misure inerenti il Decreto Rilancio,  offrirà ai titolari di un conto corrente BancoPosta la soluzione di cessione dei crediti d’imposta per il Bonus 110 % e il Bonus Vacanze. Duplice l&#8217;offerta realizzata: professionisti/imprese e Persone [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Poste Italiane, come previste dalle misure inerenti il Decreto Rilancio,  offrirà ai titolari di un conto corrente BancoPosta la soluzione di cessione dei crediti d’imposta per il<a href="https://www.trsconsulting.it/2020/09/23/bonus-110-crif-lancia-la-piattaforma-per-la-cessione-del-credito/"> Bonus 110 %</a> e il Bonus Vacanze. Duplice l&#8217;offerta realizzata: professionisti/imprese e Persone Fisiche. Attualmente, però, il servizio è disponibile solo online per Imprese e Liberi Professionisti abilitati al servizio Internet Banking e, dal 19 ottobre, sarà disponibile per le Persone Fisiche abilitate al servizio Internet Banking e presso gli Uffici Postali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>L&#8217;OFFERTA DI POSTE ITALIANE</strong></p>
<p>Con la cessione del credito, i titolari di un conto corrente BancoPosta potranno cedere a Poste Italiane i propri crediti d’imposta,ottenendo la liquidità in un’unica soluzione, per i bonus:</p>
<p><strong>&#8211;</strong> previsti dal Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020 convertito con modifiche nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020), inclusi <em>ecobonus e sismabonus al 110 % ;</em></p>
<p><strong>&#8211;</strong> definiti da agevolazioni preesistenti quali, a titolo esemplificativo: il<em> “bonus facciate”, gli altri “ecobonus” , “bonus ristrutturazione&#8221;,  &#8220;bonus vacanze&#8221;.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FUNZIONAMENTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO</strong></p>
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<div class="wizard-card">
<div class="wizard-card-inner">
<p>Per effettuare la cessione del credito, bisognerà:</p>
<ol>
<li>Compilare la richiesta di cessione del credito d’imposta tramite la procedura di richiesta on line inserendo le credenziali del tuo internet banking.</li>
<li>Collegarsi al sito di Agenzia delle Entrate e comunica la cessione del credito verso Poste Italiane nella tua area riservata.</li>
<li>Ottenere il credito, ricevendo via e-mail l’aggiornamento sullo stato della pratica. In caso di esito positivo, il valore dei crediti ceduti ti verrà accreditato direttamente sul Conto Corrente BancoPosta.</li>
</ol>
<p>Infatti, come spiegato da Poste Italiane per accedere al servizio non sarà necessaria alcuna documentazione. “Una volta stipulato il contratto di cessione – online, in pochi click, o in Ufficio Postale – il correntista, che abbia maturato il credito fiscale, dovrà solo accedere alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e comunicare i dati della cessione, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento; a seguito del perfezionamento della cessione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, riceverà la liquidità sul proprio conto BancoPosta”.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p><strong>SIMULATORE</strong></p>
<p>Poste ha, inoltre, messo a punto un pratico <a href="https://cessionecrediti.poste.it/simulatore/index.html">simulatore</a> che può far conoscere in tempo reale il valore della cessione. Attualmente il Simulatore è disponibile solo per i calcolo inerenti la cessione del credito per il bonus Vacanze. Ad esempio, simulando un credito di 10.000 euro, vengono riconosciuti da Poste Italiane ben 9.800 euro, con una commissione del 2 %. Il servizio, entro pochi giorni, sarà reso disponibile anche per le altre tipologie di cessione (Ecobonus, Super &#8211; bonus 110%, sismabonus, bonus ristrutturazione ).</p>
</div>
</div>
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		<title>Bonus 110 : Crif lancia la piattaforma per la cessione del credito</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 16:23:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>E&#8217; di oggi la notizia che Crif, azienda leader dei Sistemi di Informazione Creditizia, sarebbe pronta a lanciare il primo mercato digitale per lo scambio di crediti derivanti da Bonus 110 %. Il progetto nasce dalla collaborazione con  Workinvoice, fintech [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; di oggi la notizia che Crif, azienda leader dei Sistemi di Informazione Creditizia, sarebbe pronta a lanciare il primo mercato digitale per lo scambio di crediti derivanti da Bonus 110 %. Il progetto nasce dalla collaborazione con  Workinvoice, fintech italiana pioniera nello scambio di crediti commerciali , con il supporto di PwC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CESSIONE DEL CREDITO BONUS 110 %</strong></p>
<p>Da dove nasce l&#8217;idea di <a href="https://www.trsconsulting.it/2020/04/28/quale-la-differenza-tra-centrale-rischi-banca-ditalia-e-crif/">Crif</a> ? Sicuramente dal chiacchieratissimo Super-Bonus 110 % di cui tanto si parla da diversi mesi a questa parte.</p>
<p>Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.</p>
<p>Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la<strong> cessione del credito</strong> corrispondente alla detrazione spettante. Cessione del credito che, mano mano, è andata ad ampliarsi fino a coinvolgere anche le altre forme di detrazione previste per i lavori sulla propria abitazione ( Bonus facciate, bonus caldaie ecc.), oltre che operatori di vari campi: banche, prima, assicurazioni ed addirittura Poste Italiane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DALLA CESSIONE DEL CREDITO AL MARKETPLACE DI CRIF</strong></p>
<p>Sul<a href="https://www.crif.it/area-stampa/comunicati-stampa/2020/settembre/ecobonus-110-nasce-il-primo-mercato-digitale-per-lo-scambio-di-crediti-fiscali/"> marketplace</a> di Crif sarà possibile cedere e acquistare, come credito di imposta, le detrazioni fiscali previste dalla normativa, creando, per la prima volta, un mercato dedicato ai crediti fiscali , agevolando la trasformazione in liquidità del credito a prezzi di mercato, accelerando la diffusione dell’utilizzo degli incentivi e, in ultima istanza, sostenendo il settore dell’edilizia.</p>
<p>Il marketplace nasce infatti con un duplice obiettivo: da un lato, facilitare ed efficientare il processo di scambio e negoziazione tra le parti di tali crediti fiscali;dall’altro, garantire il rispetto della compliance normativa tramite verifiche tecniche e fiscali sul credito stesso. Sia la compravendita che le verifiche avverranno interamente online, garantendo tempistiche più rapide, grazie a un meccanismo di incontro tra domanda e offerta che elimina potenziali inefficienze di mercato e abbassa il livello di commissioni del servizio.</p>
<p>Sul marketplace potranno operare:</p>
<ul>
<li>Società di costruzioni e relativa filiera, che ottengono il credito come contropartita degli interventi agevolabili;</li>
<li>Banche ed altri soggetti finanziatori, che acquistano il credito da persone fisiche che lo hanno maturato o che lo ottengono come contropartita dei finanziamenti erogati per fare fronte alla necessità di capitale circolante delle aziende costruttrici;</li>
<li>Soggetti privati (corporate, assicurazioni, banche, fondi, etc.) interessati all’acquisto dei crediti al fine di ottimizzare il proprio carico fiscale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ef3d5b;">APPLICA IL CODICE SCONTO <strong>A29DCW76</strong> PER OTTENERE IL 10% SU VISURE CRIF E CR BANCA</span></p>
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		<item>
		<title>Ristrutturazioni: nuovi chiarimenti dell&#8217;Agenzia Entrate sul Bonus Facciate</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 12:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni PMI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con risposta all&#8217;interpello n.191/2020 dell&#8217;Agenzia delle Entrate arrivano importanti chiarimenti sull&#8217;utilizzazione del &#8221; Bonus Facciate &#8220;, misura naturalmente correlata con il futuro &#8220;Bonus 110% &#8221; sulle ristrutturazioni. Infatti, come previsto dal Decreto Rilancio, le due misure, così come le altre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2020/06/25/ristrutturazioni-nuovi-chiarimenti-dellagenzia-entrate-sul-bonus-facciate/">Ristrutturazioni: nuovi chiarimenti dell&#8217;Agenzia Entrate sul Bonus Facciate</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con risposta all&#8217;interpello<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+191+del+2020.pdf/940460b7-0baa-051a-7a2f-a021f819da5f"> n.191/2020</a> dell&#8217;Agenzia delle Entrate arrivano importanti chiarimenti sull&#8217;utilizzazione del &#8221; Bonus Facciate &#8220;, misura naturalmente correlata con il futuro &#8220;Bonus 110% &#8221; sulle ristrutturazioni. Infatti, come previsto dal <a href="https://www.trsconsulting.it/2020/05/22/verifica-inadempimenti-equitalia-stop-alla-procedura-nel-dl-rilancio/">Decreto Rilancio</a>, le due misure, così come le altre tipologie di bonus introdotte negli ultimi anni, saranno utilizzabili in maniera cumulativa. Ma entriamo nel dettaglio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUESITO</strong></p>
<p>Questi i quesiti posti all&#8217;attenzione dell&#8217;Agenzia:</p>
<ul>
<li>se risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l&#8217;esecuzione dei lavori, quali, ad esempio, quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali;</li>
<li>se rientrano nel “bonus facciate” le spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate e, ove ricorra l&#8217;obbligo di isolare la facciata previsto dal comma 220, anche queste opere di isolamento ricadano nel<br />
predetto bonus;</li>
<li>se per gli interventi già iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, si può usufruire del “bonus facciate” e se per i pagamenti occorre utilizzare una causale particolare.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LA RISPOSTA DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE</strong></p>
<p>Nella risposta l&#8217;Agenzia delle Entrate specifica che gli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture<br />
opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che<em> sono ammessi al “bonus facciate”</em>, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”. Si tratta, a titolo esemplificato, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie.</p>
<p>Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, espressamente richiamati dalla norma, nella citata circolare n. 2/E del 2020 viene chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino,   inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi. Sono, inoltre, ammessi al “bonus facciate” lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.</p>
<p>In merito ai pagamenti si chiarisce che i contribuenti persone fisiche soggetti all&#8217;IRPEF sono tenuti, tra l’altro, a disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Per consentire l’applicazione della predetta ritenuta possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini del <em>cd ecobonus</em> di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 .</p>
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