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Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia  ·  Notizie

Rottamazione ter: nuova proroga delle scadenze al 30 Novembre

By redazione  Pubblicato il Ottobre 18, 2021

Il nuovo DL collegato alla Manovra di Bilancio proroga nuovamente le scadenze per le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Novità anche per il termine di pagamento delle cartelle esattoriali e per la decadenza dei piani di rateizzazione.

 

PROROGA SCADENZE PER LA ROTTAMAZIONE TER

Per il pagamento delle rate della rottamazione ter, le scadenze fissate erano le seguenti:

  • 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
  • 30 Novembre 2021, per le rate in scadenza nell’anno 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza erano ammessi i cinque giorni di tolleranza.

Il nuovo Decreto ha modificato il termine di pagamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate  entro il 30 novembre 2021

 

ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31
dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo viene implementato da sessanta a centocinquanta giorni

 

DECADENZA RATEIZZAZIONI: AUMENTO IL NUMERO DI RATE

I debitori incorsi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in decadenza da piani di dilazione in essere con l’Agenzia di Riscossione alla data dell’8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani entro il termine del 31 ottobre 2021.

Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione:
a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora.

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