Cerchiamo di fare chiarezza sull’applicabilità del Superbonus 110 % per gli immobili rurali ad uso abitativo e gli immobili rurali strumentali, come l’Agriturismo, alla luce dei diversi chiarimenti dell’ Agenzia delle Entrate.
FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO
In questo caso la risposta è affermativa. Gli immobili rurali ad uso abitativo, iscritti nella categoria catastale A6, accedono al Superbonus 110%. Ad eliminare ogni dubbio sulla questione ci ha pensato la Circolare n.30E /2020 dell’Agenzia delle Entrate, la quale precisa che “possono fruire del Superbonus i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda. I predetti soggetti possono fruire del Superbonus 7 Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 11 relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola”
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: AGRITURISMO
In questo caso la risposta è negativa. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate tutti gli immobili strumentali non accedono al Superbonus 110%. Specifichiamo che tale tipologia di immobili rientra nei “classici” Ecobonus e Sismabonus, ma con delle percentuali inferiori. Inoltre, nel caso di cambio di destinazione d’uso, da D10 ad A6 queti rientrerebbero nel Superbonus 110.
ECOBONUS
Per quanto riguarda l’Ecobonus al 65% la circolare n.11E ha chiarito che lo strumento agevolativo sia usufruibile anche per gli immobili strumentali e, di conseguenza, anche a quelli rientranti nella categoria catastale D10. L’Agenzia specifiche ” l’’agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica consiste nel riconoscimento di una detrazione di imposta (ai fini IRPEF o IRES) sulle spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti o parti di essi. Con riferimento ai soggetti che possono avvalersi della detrazione, l’art. 2, comma 1, del citato decreto stabilisce che la stessa compete alle persone fisiche – compresi gli esercenti arti e professioni – agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi ovvero su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti. Con circolare n. 36/E del 2007, par. 2, è stato specificato che l’agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia – che compete per i soli edifici residenziali – interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, ivi compresi gli immobili strumentali. Con riferimento al quesito posto – concernente la possibilità di fruire della detrazione da parte di imprese individuali e società per interventi (installazione di caldaie e infissi esterni) realizzati in proprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l’attività – si osserva che la normativa di riferimento non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione nell’ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio i soggetti in precedenza indicati per particolari tipologie di interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o detenuti. In tal caso, coerentemente con quanto affermato nella circolare n. 121/E del 1998, par. 2.3, sussistendo gli altri presupposti, la detrazione compete anche per gli interventi realizzati in economia con riferimento ai costi imputabili all’intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell’intervento, la mano d’opera diretta, i costi industriali imputabili all’intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili.
SISMABONUS
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Il Sismabonus prevede una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%). Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).
Ricordiamo che, in seguito alla recenti modifiche normative, tutti i crediti di imposta possono essere ceduti a soggetti terzi ( imprese di costruzione, banche, assicurazione ecc.)
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