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Agevolazioni PMI  ·  Notizie

Microcredito Rurale Ismea 2021: prestiti fino a 35.000 euro

By redazione  Pubblicato il Dicembre 28, 2020


Via al Microcredito Rurale Ismea 2021 con prestiti che potranno arrivare fino ad un massimo di 35.000 euro per azienda. Il prestito agevolato sarà riconosciuto a società e partite iva attive da non più di cinque anni.

 

COS’E’ IL MICROCREDITO RURALE ISMEA

Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale perché non dispongono di sufficienti garanzie. Non si tratta semplicemente di un prestito di piccolo importo, ma di un’offerta integrata di servizi finanziari e non finanziari. Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l’attenzione alla persona, che si traduce con l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione, nonché la particolare attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del progetto.
Lo strumento del microcredito, nella forma di “microcredito imprenditoriale”, si rivolge a tutti coloro che intendono avviare o potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo e/o che hanno difficoltà di accesso al credito bancario.

 

CHI PUO’ ACCEDERE

Potranno quindi accedere le imprese agricole che avranno le seguenti caratteristiche:
a. titolare di partita IVA da meno di cinque anni;
b. ditta individuale con un numero di dipendenti inferiore alle 5 unità;
c. società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci inferiore alle 10 unità;
d. attivo patrimoniale (investimenti effettuati) non superiore a Euro 300.000,00 e ricavi lordi, nei tre esercizi antecedenti la richiesta di finanziamento o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, fino a
200.000,00 euro;
e. indebitamento non superiore a Euro 100.000,00.

 

COME PUO’ ESSERE UTILIZZATO IL FINANZIAMENTO

I finanziamenti di microcredito avranno le finalità di cui articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del Titolo I del decreto 17 ottobre 2014, n. 176 e, in particolare, saranno finalizzati:
a. all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
b. alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
c. al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci.

 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

La durata massima dei finanziamenti non potrà essere superiore a sette anni e, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del Titolo I del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, non potranno essere assistiti da garanzie reali e non potranno eccedere il limite di euro 25.000,00 per ciascun beneficiario. Il limite potrà essere aumentato di euro 10.000,00 qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
b. lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dalla Banca. La Banca potrà concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000,00 euro o, nei casi normativamente previsti, il più alto limite di 35.000,00 euro. I servizi ausiliari oltre ad essere un obbligo normativo restano anche in questo caso l’elemento fondante del microcredito.

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