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Prestiti: maxi rimborso in caso di estinzione anticipata

By redazione  Pubblicato il Aprile 30, 2020

Grazie alla sentenza della Corte di Giustizia europea Sentenza C-383/18 del 11.09.2019 (caso Lexitor), si apre per i consumatori la possibilità di procedere al rimborso di tutti i costi sostenuti in caso di estinzione anticipata. Secondo i Giudici Europei, in applicazione della Direttiva Ue 48/2008/CE del 23.04.2008, hanno ritenuto che al cliente spetterebbe il rimborso non solo dei costi ricorrenti bensì di tutti i costi i costi sostenuti e pagati per l’apertura del finanziamento, proporzionali alla quota di prestito non goduta.

 

COSTI RECURRING E COSTI UPFRONT

Per capire il carattere di innovatività di tale sentenza dobbiamo comprendere la differenza tra le diverse tipologie di costi connessi ad un contratto di finanziamento:

  • I costi up front corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito.
  • I costi recurring (come ad esempio le polizze vita) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito.

Fino ad oggi, nel momento in cui si perfezionava l’estinzione del prestito/ cessione del quinto si aveva diritto al rimborso dei costi recurring, da oggi si apre la possibilità di richiedere il rimborso anche di quelli upfront.

 

LA REAZIONE DI BANCA D’ITALIA

Intanto la Banca d’Italia, prendendo atto della decisione dei Giudici di Lussemburgo, ha dettato le linee operative sul rimborso anticipato dei finanziamenti in materia di credito ai consumatori con la comunicazione del 4 Dicembre scorso:

  1. In caso di estinzione anticipata, con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori, dovrà essere essere assicurato il rimborso di tutti i costi sostenuti, escluse le imposte.
  2. Quanto ai costi definiti definiti non rimborsabili nei contratti di finanziamento ( costi upfront), la Banca d’Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari e che dovrà trattarsi di un criterio proporzionale.

 

LE DECISIONI DELL’ ABF ED ENTITA’ DEL RIMBORSO

Proprio sul criterio di proporzionalità del rimborso è stata chiamato ad esprimersi il Collegio di Coordinamento dell’ ABF (arbitrato Bancario e Finanziario). Sostanzialmente a quanto ammonterebbe il rimborso dei costi upfront. L’ Abf ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. A titolo esemplificativo in un finanziamento di complessive 120 rate con estinzione anticipata in seguito al pagamento di 50 rate ( con 70 rate ancora da pagare) il rimborso sui costi upfront ammonterà al 36,52 %. Infatti su tale percentuale di importo si stanno orientando tutte le ultime decisioni sulla questione proposte dai consumatori all’ Abf.

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