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ABF accoglie nuovo ricorso su rimborso costi da estinzione anticipata

By redazione  Pubblicato il Settembre 18, 2020

Grazie alla sentenza della Corte di Giustizia europea Sentenza C-383/18 del 11.09.2019 (caso Lexitor), si apre per i consumatori la possibilità di procedere al rimborso di tutti i costi sostenuti in caso di estinzione anticipata. Secondo i Giudici Europei, in applicazione della Direttiva Ue 48/2008/CE del 23.04.2008, hanno ritenuto che al cliente spetterebbe il rimborso non solo dei costi ricorrenti bensì di tutti i costi i costi sostenuti e pagati per l’apertura del finanziamento, proporzionali alla quota di prestito non goduta.Diversi sono stati, di conseguenza, i ricorsi dei consumatori e i rimborsi che ne sono derivati, non ultima la decisione 14258 del Collegio di Milano.

Nel ricorso la parte ricorrente afferma che in data 21/2/2011 ha stipulato un contratto di prestito personale da rimborsare in n.66 rate con l’odierno intermediario; al contratto di prestito veniva abbinata una polizza collegata funzionalmente al credito, dell’importo di € 1.213,08 corrisposti anticipatamente in sede di sottoscrizione del finanziamento; detto finanziamento veniva anticipatamente estinto dopo 8 rate scadute e pagate.
Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.180,28, a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

 

DECISIONE

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19( basato appunto sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea – Caso Lexitor), ha reputato che, respinte le eccezioni dell’intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.099,64.

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