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	<title>centrale rischi &#8211; TRS Consulting</title>
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	<description>Lo studio TRS consulting fornisce consulenza su Cartelle esattoriali Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia, e tributi locali</description>
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	<title>centrale rischi &#8211; TRS Consulting</title>
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		<title>Dal 2021 nuove regole di default bancario per le imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 16:56:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” bancario (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani. &#160; LE [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” bancario (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LE NUOVE SOGLIE DI RILEVANZA</strong></p>
<p>Secondo le nuove <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0171&amp;">regole</a>, la banca è tenuta a classificare un’esposizione in default quando l’impresa è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante. Per determinare la rilevanza dell’esposizione è stata<br />
identificata una soglia di rilevanza, articolata in due componenti:</p>
<ul>
<li>la componente assoluta pari a 500 euro</li>
<li>la componente relativa pari all’1% dell’importo totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca finanziatrice.</li>
</ul>
<p>Il superamento della soglia di rilevanza va valutato a livello di gruppo bancario, tenendo quindi in considerazione tutte le esposizioni dell’impresa nei confronti di banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo.<br />
L’esposizione è classificata in default quando la stessa per un periodo superiore a 90 giorni supera la soglia di rilevanza sia per quanto riguarda la componente assoluta che quella relativa.<br />
Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, che presentano un’esposizione verso la banca per un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, la componente assoluta della soglia di rilevanza è ridotta a 100 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>COME CALCOLARE I GIORNI DI ARRETRATO</strong></p>
<p>I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza previste dalle nuove regole. Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, previo specifico accordo formalizzato con la banca, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>COMPENSAZIONE E &#8220;NON DEFAULT &#8220;</strong></p>
<p>L’Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso la possibilità di compensare con altre linee di credito non utilizzate dal debitore. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare l’impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.</p>
<p>Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l’impresa in default. Durante tale periodo, la banca<br />
valuta il comportamento e la situazione finanziaria dell’impresa e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare l’impresa in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultima sia effettivo e permanente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>L&#8217;IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO BANCARIO</strong></p>
<p>A pochi giorni dall&#8217;entrata in vigore delle nuove regole sul default bancario, in un contesto in cui le norme diventano sempre più stringenti per gli imprenditori, soprattutto in un momento di difficoltà come quello che si sta attraversando, assume enorme rilevanza il costante e continuo <a href="https://www.trsconsulting.it/consulenza-bancaria-pmi/">monitoraggio</a> dei rapporti bancari per l&#8217;impresa.</p>
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		<title>Estinzione anticipata: rimborso dovuto su tutti i costi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 10:07:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con la decisione 10616 dell&#8217; Arbitrato Bancario e Finanziario ( ABF ) del Collegio di Napoli dispone il rimborso di tutti i costi da estinzione anticipata connessi al contratto di prestito personale, costi recurring e costi upfrot, oltre che dei [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la decisione <a href="https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2020/06/Dec-20200615-10613.PDF">10616</a> dell&#8217; Arbitrato Bancario e Finanziario ( <a href="https://www.trsconsulting.it/2020/09/22/abf-cose-e-come-funziona-larbitrato-bancario-finanziario/">ABF</a> ) del Collegio di Napoli dispone il rimborso di tutti i costi da estinzione anticipata connessi al contratto di prestito personale, costi recurring e costi upfrot, oltre che dei costi assicurativi connessi allo stesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FATTI</strong></p>
<p>In data 08.05.2007 il ricorrente stipulava contratto di prestito con cessione di sessanta quote della pensione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 9.11.2011, provvedeva all’estinzione anticipata. Con reclamo inoltrato a mezzo pec dell’11.11.2019, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e dei premi assicurativi.<br />
A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione di euro 3.941,36 oltre spese di assistenza difensiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>NORMATIVA E COSTI UPFRONT (NON RICORRENTI)</strong></p>
<p>La Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l’art. 16 della<br />
direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).<br />
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il contratto espressamente esclude il rimborso di quota non maturata della commissione finanziaria, della provvigione agente e degli oneri erariali. La riferita clausola deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall’art. 125 sexies TUB là dove esclude la rimborsabilità delle commissioni di perfezionamento e della provvigione intermediario.<br />
La commissione finanziaria sub a) è prevista «a convenuta copertura &#8211; in accezione non solo unitaria e inscindibile ma anche aleatoria &#8211; delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito, quali esemplificativamente, l’esame della documentazione, gli oneri per la conversione e la convertibilità, da variabile a fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91; le perdite per l’eventuale ritardo di adeguamento dei tassi e delle commissioni nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato; le spese di comunicazione alla clientela e di informativa precontrattuale; l’eventuale estinzione dei prestiti in precedenza<br />
contratti dal Mutuatario; la riscossione delle rate e la gestione del credito; le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell’ammortamento; l’organizzazione commerciale intervenuta nell’operazione di prestito come specificata al punto seguente ecc.». Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi deve essere<br />
considerata recurring perché non espone in modo chiaro e agevolmente comprensibile i costi up front e i costi recurring. La commissione sub b) contenuta nella commissione sub a) e prevista «per l’attività svolta dall’agente, dal mediatore e/o da ogni altro soggetto incaricato dal mutuatario, contenuta nell’ambito di quella riconosciuta a ….., quale esemplificativamente concorrere all’acquisizione della documentazione, all’attività istruttoria del prestito, alla notificazione dei contratti agli enti interessati, alla rimessa del netto ricavo al cedente, definire i rapporti contabili, ogni altra attività prestata ».<br />
Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LA DECISIONE DELL&#8217;ABF</strong></p>
<p>In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al rimborso da estinzione anticipata dell’importo complessivo di € 3.214,56. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.</p>
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		<title>Qual&#8217;è la differenza tra centrale rischi Crif e Cai</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 10:04:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Abbiamo visto quali sono le principali differenze tra il Sic ( Sistema di Informazioni Creditizie) di Crif e la Centrale Rischi di Banca d&#8217;Italia. Vediamo qual&#8217;è la differenza tra la CAI e Crif e le informazioni contenute all&#8217;interno delle centrali [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo visto quali sono le principali differenze tra il Sic ( Sistema di Informazioni Creditizie) di <a href="https://www.trsconsulting.it/2020/04/28/quale-la-differenza-tra-centrale-rischi-banca-ditalia-e-crif/#:~:text=Quindi%2C%20in%20Crif%2C%20a%20differenza,per%20qualunque%20tipologia%20di%20importo.">Crif</a> e la Centrale Rischi di Banca d&#8217;Italia. Vediamo qual&#8217;è la differenza tra la CAI e Crif e le informazioni contenute all&#8217;interno delle centrali rischi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUALI INFORMAZIONI SONO CONTENUTE IN CRIF</strong></p>
<p>Crif è un SIC  soggetto di natura privatistica. Il Sic gestito da Crif si chiama Eurisc. Si tratta di un sistema di tipo positivo e negativo, ossia che contiene informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese indipendentemente che il rimborso sia stato regolare o meno.</p>
<p>L’iscrizione dei dati nel Sic di Crif può avvenire:</p>
<p>-In fase di istruttoria di un nuovo finanziamento, se la banca o la finanziaria intende consultare i tuoi dati per valutare la tua richiesta;<br />
-nel momento in cui la tua richiesta di finanziamento viene accolta ed erogato il finanziamento;<br />
-Mensilmente con i dati relativi all’ andamento dei rimborsi;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUALI INFORMAZIONI SONO CONTENUTE NELLA CAI</strong></p>
<p>La Cai (Centrale Allarme Interbancaria) della <a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/cai/index.html">Banca d&#8217;Italia</a> è suddivisa in diversi segmenti, che raccolgono diverse tipologie di informazione:</p>
<p>&#8211; (<strong><em>segmento CAPRI</em></strong>):raccoglie le generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista . L’iscrizione determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi e comporta il divieto, per la medesima durata, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dallo stesso dopo l’iscrizione nell’archivio.</p>
<p>&#8211; <em><strong>(segmento CARTER)</strong></em> raccoglie le generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l&#8217;autorizzazione all&#8217;utilizzo di carte di pagamento ; tali dati restano iscritti in archivio per due anni ;</p>
<p>&#8211; <em><strong>(segmento ASA) </strong></em>nel quale vengono iscritte le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista;</p>
<p>-(<em><strong>segmento ASP)</strong></em>dove vengono segnalate  le sanzioni irrogate dall’autorità giudiziaria penale per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DIFFERENZA TRA CRIF E CAI</strong></p>
<p>Quindi, le differenze sostanziali tra le due centrale rischi sono:</p>
<ul>
<li>dal punto di vista <em>soggettivo</em>, essendo la Cai di Banca d&#8217;Italia un ente di natura non privatistica, a differenza di Crif e di altri SIC ( Assilea, CTC, Experian).</li>
<li>sia per le differenti informazione che sono contenute all&#8217;interno delle stesse centrali rischi. Nella CAI infatti, vengono raccolte informazioni anche in merito ad assegni bancari e postali, oltre alle sanzioni connesse agli stessi. In Crif, di contro, non vengono contenute informazioni relative ad assegni protestati. Mentre nella Cai non vengono contenute informazioni relative a mutui e finanziamenti, come avviene nella CRIF.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2020/11/20/qual-e-differenza-tra-centrale-rischi-crif-e-cai/">Qual&#8217;è la differenza tra centrale rischi Crif e Cai</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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		<title>Qual&#8217;è la differenza tra centrale rischi Banca d&#8217;Italia e Crif</title>
		<link>https://www.trsconsulting.it/2020/04/28/quale-la-differenza-tra-centrale-rischi-banca-ditalia-e-crif/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quale-la-differenza-tra-centrale-rischi-banca-ditalia-e-crif</link>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 10:33:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con l&#8217;attuazione del decreto &#8220;Cura Italia&#8221; e la partenza dei finanziamenti con garanzia statale si è accesso l&#8217;interesse, da parte della classe imprenditoriale, sulle centrale rischi. In particolare per i finanziamenti con garanzia superiore ai 25.000 euro dov&#8217;è prevista la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2020/04/28/quale-la-differenza-tra-centrale-rischi-banca-ditalia-e-crif/">Qual&#8217;è la differenza tra centrale rischi Banca d&#8217;Italia e Crif</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;attuazione del decreto &#8220;Cura Italia&#8221; e la partenza dei finanziamenti con garanzia statale si è accesso l&#8217;interesse, da parte della classe imprenditoriale, sulle centrale rischi. In particolare per i finanziamenti con garanzia <a href="https://www.trsconsulting.it/2020/04/24/fondo-di-garanzia-via-alle-domande-per-importi-fino-a-5-milioni-di-euro/">superiore ai 25.000 euro</a> dov&#8217;è prevista la valutazione del merito creditizio. Una valutazione positiva del merito creditizio è desumibile, sicuramente, dalla conoscenza delle proprie iscrizioni presso le centrale rischi. Molte volte si confonde il sistema di informazione gestito da Crif (soggetto privato) dalla centrale rischi Banca d&#8217;Italia (soggetto pubblico). Vediamo di capire cosa sono e quale differenza c&#8217;è tra le due centrale rischi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CENTRALE RISCHI BANCA D&#8217;ITALIA</strong></p>
<p>La Centrale dei rischi della Banca d&#8217;Italia (CR) è una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di persone fisiche e imprese verso il sistema bancario e finanziario.&nbsp; Sono registrati in CR i finanziamenti (mutui, prestiti personali, aperture di credito, ecc.) e le garanzie quando l’importo che il cliente deve restituire <em>supera i 30.000 euro</em>, la cosiddetta soglia di censimento . Questa soglia si abbassa a<em> 250 euro</em> se il cliente ha gravi difficoltà nel pagare il suo debito, ossia è in <em>sofferenza</em>.</p>
<p>Si può essere iscritti alla Centrale Rischi della Banca d&#8217;Italia non solo se si ottiene un finanziamento, ma anche se:</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none">
<ul>
<li>siete garantiti dalla banca che vi concede un cosiddetto credito di firma &nbsp;e l’importo della garanzia supera la soglia di censimento di 30.000 euro;</li>
<li>garantite il finanziamento di un altro soggetto, per esempio con una fideiussione per un familiare che riceve un mutuo, e l’importo della fideiussione supera la soglia di censimento.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CENTRALE RISCHI CRIF</strong></p>
<p>Crif è un SIC ( sistema di informazioni creditizie) soggetto di natura privatistica.Il Sic gestito da <a href="http://www.crif.it">Crif</a> si chiama Eurisc.Si tratta di un sistema di tipo positivo e negativo, ossia che contiene informazioni<strong> sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese indipendentemente che il rimborso sia stato regolare o meno.</strong></p>
<div>
<div>L&#8217;iscrizione dei dati nel sic di Crif può avvenire:</div>
</div>
<ul>
<li>In fase di istruttoria di un nuovo finanziamento, se la banca o la finanziaria intende consultare i tuoi dati per valutare la tua&nbsp; richiesta;</li>
<li>nel momento in cui la tua richiesta di finanziamento viene accolta ed erogato il finanziamento;</li>
<li>Mensilmente&nbsp; con i dati relativi all’ andamento dei rimborsi;</li>
</ul>
<p>Quindi, in Crif, a differenza della centrale rischi di Banca d&#8217;Italia, vengono riportate anche le semplici richieste di nuovi finanziamenti, soprattutto se non andate a buon fine, oltre alla segnalazione della sofferenza pur non conclamata e per qualunque tipologia di importo.</p>
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		<title>Centrale rischi Banca d&#8217;Italia: come effetturare la richiesta</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 11:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[banche e centrale rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[centrale rischi]]></category>
		<category><![CDATA[centrali rischi banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[come fare rischiesta centrale rischi banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[come richiedere centrale rischi banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[crif banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[effettuare rischiesta centrale rischi banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[visura banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[visura centrale rischi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per poter accedere ai vari fondi di garanzia previsti per professionisti, autonomi e imprese viene prevista la valutazione del merito creditizio. Per monitorare e avere una situazione aggiornata sul proprio rating bancario sarebbe utile effettuare una richiesta alla centrale rischi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Per poter accedere ai vari <a href="https://www.trsconsulting.it/2020/04/10/emergenza-covid-tutte-le-agevolazioni-per-le-imprese-della-campania/">fondi di garanzia</a> previsti per professionisti, autonomi e imprese viene prevista la valutazione del merito creditizio. Per monitorare e avere una situazione aggiornata sul proprio rating bancario sarebbe utile effettuare una richiesta alla centrale rischi della Banca d&#8217;Italia. Tale strumento informativo, infatti, ci permette di avere una situazione aggiornata sul livello di indebitamento finanziario e della relativa gestione. Per richiedere la visura abbiamo due possibilità:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><a href="#1">richiesta tramite Pec</a></li>
<li><a href="#2">richiesta web dal sito Banca d&#8217;Italia</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p id="1"><strong>RICHIESTA TRAMITE PEC</strong></p>
<p>La richiesta effettuata grazie alla posta elettronica certificata rappresenta, sicuramente, la modalità più semplice. Basterà compilare il modulo disponibile sul sito della Banca d&#8217;Italia a seconda del soggetto richiedente:</p>
<ul>
<li><a href="https://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=2ahUKEwj3pa_yt-DoAhUK06YKHYcODqkQFjAAegQIAhAB&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.bancaditalia.it%2Fservizi-cittadino%2Fservizi%2Faccesso-cr%2FModulo-richiesta-accesso-dati-CR-persone-fisiche.pdf%3Fforce_download%3D1&amp;usg=AOvVaw0IVK5FqSSqtVJV1nos9bv1">persona fisica</a></li>
<li><a href="https://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjjkKyQuODoAhXdxcQBHUURC00QFjAAegQIARAB&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.bancaditalia.it%2Fservizi-cittadino%2Fservizi%2Faccesso-cr%2FModulo-richiesta-accesso-dati-CR-persone-giuridiche.pdf&amp;usg=AOvVaw0UBFPXhb04rBdpjRkj6wbi">persona giuridica</a></li>
</ul>
<p>Tale modulo è diviso in diverse sezioni. Nelle sezioni A e B andranno inseriti i propri dati personali. Alla sezione C il periodo richiesto per il controllo ( consigliabile l&#8217;opzione relativa agli ultimi tre anni ). La sezione D andrà compilato solo al<em> punto a</em> in cui andrà specificato il titolo per l&#8217;accesso alla richiesta ( diretto interessato, curatore, amministratore), mentre nella sezione E il recapito per il ricevimento della stessa. Consigliamo di inserire sempre un indirizzo pec per diminuire i tempi di ricezione. Una volta completata e firmata la richiesta bisognerà inviarla alla filiale della Banca d&#8217;Italia della propria provincia, il cui elenco è disponibile al seguente <a href="https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html">link</a>. <em>Ricordiamo di allegare sempre il proprio documento di identità.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p id="2"><strong>RICHIESTA WEB DAL SITO BANCA D&#8217;ITALIA</strong></p>
<p>In questo caso la procedura è più complessa, ma darà l&#8217;accesso all&#8217;informativa praticamente in tempo reale. Bisognerà avere attivo il proprio Spid di secondo livello o CNS e collegare all<a href="https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr">&#8216;area web</a> dedicata. Terminata la procedura di autenticazione effettuare &#8220;nuova richiesta&#8221; specificando se sia personale o per una società. Successivamente vanno indicate le informazioni personali, il periodo per il quale effettuare l&#8217; interrogazione e recapiti personali. Una volta inviata la richiesta si aprirà il risultato che sarà subito scaricabile in formato pdf.</p>
<p>&nbsp;</p>
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