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	<title>cancellazione fermo amministrativo &#8211; TRS Consulting</title>
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	<description>Lo studio TRS consulting fornisce consulenza su Cartelle esattoriali Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia, e tributi locali</description>
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	<title>cancellazione fermo amministrativo &#8211; TRS Consulting</title>
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		<title>Fermo amministrativo Equitalia: cancellazione e sospensione sono gratis</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 10:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La trascrizione di cancellazione e di sospensione del fermo amministrativo sono gratuite, quindi esenti da imposta da bollo. Questa, la risposta all&#8217;interpello n.393 dell&#8217;Agenzia delle Entrate, che specifica che decorrere da 1 gennaio 2020, ai sensi del d.lgs. 29 maggio [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La trascrizione di cancellazione e di sospensione del fermo amministrativo sono gratuite, quindi esenti da imposta da bollo. Questa, la risposta all&#8217;interpello n.<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+393+del+23+settembre+2020.pdf/c577d93a-51ed-89c6-1f76-85827ffb25cc">393</a> dell&#8217;Agenzia delle Entrate, che specifica che decorrere da 1 gennaio 2020, ai sensi del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, articolo 2, comma 7, «I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FERMO AMMINISTRATIVO E CANCELLAZIONE / SOSPENSIONE</strong></p>
<p>Il fermo amministrativo, come discusso in un precedente articolo, rappresenta una delle procedure esecutive più utilizzate da Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia. Per ottenere lo sblocco del fermo amministrativo è possibile:</p>
<p><em><strong>-Sospensione in seguito al pagamento della prima rata di rateizzazione o rottamazione</strong></em></p>
<p>Questa costituisce una fattispecie particolare, infatti non avremo l’immediata cancellazione ma solo una sospensione del fermo, che consentirà comunque la circolazione del veicolo su strada. Per potere accedere a tale procedure basta inoltrare un’istanza di rateizzazione delle cartelle su cui è presente la procedura di fermo. Una volta pagata la prima rata, potremmo inoltrare la richiesta di sospensione allegando la ricevuta di pagamento della prima rata. Tale ipotesi è prevista anche in caso di adesione una delle misure della pace fiscale (rottamazione ter o saldo e stralcio).</p>
<p><b><i>-Pagamento integrale del debito</i></b></p>
<p>Ulteriore possibilità è sicuramente quella dell’integrale pagamento del debito oggetto di fermo. In questo caso dovremmo allegare la copia/ copie delle ricevute di versamento a saldo dello stesso. Anche in caso di pagamento rateale sarà possibile richiedere la cancellazione del fermo una volta saldate tutte le rate del piano di rateizzazione.</p>
<p><strong>&#8211; Cancellazione a seguito di sgravio</strong></p>
<p>Ultima possibilità è rappresentata dalla sgravio/ annullamento delle cartelle esattoriali oggetto di tale procedura. Anche in questo caso la cancellazione non è automatica ma deve essere annotata al PRA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LA RISPOSTA DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE</strong></p>
<p>Il sistema, fino ad oggi, prevedeva che nei casi sopra descritti il contribuente dovesse recarsi presso gli uffici dell&#8217;agente della riscossione ed ottenere la cosidetta &#8220;liberatoria&#8221;. Solo dopo aver ottenuto l&#8217;originale della liberatoria dovesse recarsi al PRA per la trascrizione di cancellazione/sospensione, trascrizione che era soggetta ad imposta di bollo di 32 euro. Con l&#8217;entrata in vigore del Dlgs 98/2017 che prevede un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionario e PRA, il contribuente, non presentando più la nota di richiesta al PRA per effettuare la sospensione del fermo, non è più assoggettato all&#8217;obbligo del pagamento dell&#8217;imposta di bollo. La mancata presentazione della nota di richiesta della formalità, sia essa presentata nella forma cartacea che in quella digitale, infatti, fa di fatto venire meno il presupposto impositivo dell&#8217;imposta di bollo. Quindi, automatismo e gratuità della procedura!</p>
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		<title>Fermo amministrativo Agenzia Riscossione: verifica e cancellazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 11:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una delle procedure esecutive più utilizzate dall&#8217;Agenzia Entrate Riscossione ( ex Equitalia) è sicuramente la procedura di fermo amministrativo. Tale procedura viene attivata dall&#8217; Amministrazione, attraverso iscrizione al PRA, ai fini di garantire il proprio credito e vietando, di fatto, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2020/04/01/fermo-amministrativo-agenzia-riscossione-verifica-e-cancellazione/">Fermo amministrativo Agenzia Riscossione: verifica e cancellazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle procedure esecutive più utilizzate dall&#8217;Agenzia Entrate Riscossione ( ex Equitalia) è sicuramente la procedura di fermo amministrativo. Tale procedura viene attivata dall&#8217; Amministrazione, <span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; font-family: 'Roboto',Arial; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">attraverso iscrizione al PRA,</span> ai fini di garantire il proprio credito e vietando, di fatto, la circolazione del mezzo su strada. Vediamo come verificare la presenza di eventuali procedure di fermo e quali sono i casi in cui è possibile lo sblocco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>COME VERIFICARE LA PRESENZA DI FERMO AMMINISTRATIVO</p>
<p>Per verificare la presenza di tali procedure sui nostri mezzi, basta collegarsi alla piattaforma web dell&#8217; <a href="https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do">agenzia entrate riscossione</a>. Accediamo alla nostra area riservata attraverso <a href="https://www.trsconsulting.it/2020/03/23/fisconline-cose-a-cosa-serve-guida-completa-allattivazione/">fisconline</a> o altre procedure di autenticazione e accediamo alla sezione &#8220;da Saldare&#8221;. Una volta aperta la pagina, in alto o in fondo, troverete il collegamento &#8220;procure attivate&#8221;. A questo punto potrete capire se sono iscritte procedure di fermo e quali cartelle sono interessate. Dopo questo primo controllo, è bene effettuare sempre e comunque una visura PRA. Infatti potrebbero esserci eventuali differenze tra ciò che è riportato nell&#8217;area personale e le procedure regolarmente iscritti, soprattutto in merito alla data di iscrizione delle stesse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PROCEDURE DI SBLOCCO DEL FERMO AMMINISTRATIVO</p>
<p>Una volta accertati della presenza di tale procedura, abbiamo, per fortuna, diverse soluzioni per procedere allo sblocco del fermo amministrativo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211;<strong><em>Veicolo utilizzato ai fini lavorativi: bene strumentale</em></strong></p>
<p>Se l&#8217;auto viene utilizzata ai fine lavoratori è possibile richiedere la cancellazione della procedura. Tale possibilità è data ai titolari di partita iva ( professionisti, autonomi, imprenditori, società) qualora dimostrino che tale mezzo sia l&#8217;unico usato per gli spostamenti. A tal fine è necessario allegare alla richiesta di sblocco del fermo:</p>
<ul>
<li>libretto/carta di circolazione (da cui risulti la destinazione d’uso del veicolo); </li>
<li>licenza, concessione amministrativa, autorizzazione comunale, patente, tesserino di riconoscimento o altra documentazione (idonea a chiarire la professione/attività svolta); </li>
<li>certificato di attribuzione di partita IVA (per le persone fisiche) da cui risulti l’attività svolta; </li>
<li>eventuale altra documentazione</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211;<em><strong>Veicolo utilizzato da disabile</strong></em></p>
<p>Anche in questo caso è possibile ottenere l&#8217;istanza di cancellazione del fermo, qualora l&#8217;auto dia intestata ad una persona diversamente abile come previsto dalla legge 104/92 o ad un familiare caregiver. Anche in questo caso oltre al modello e targa della vettura dovremo indicare:</p>
<ul>
<li>libretto/carta di circolazione da cui risulti che il veicolo è dotato di dispositivi prescritti per la<br />
conduzione da parte di persona diversamente abile; </li>
<li>fattura di acquisto dalla quale risulti che il bene è stato acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali<br />
previste dalla Legge n. 104/1992. Qualora la fattura di acquisto non sia stata emessa nei confronti<br />
della persona diversamente abile, è necessario attestare che quest’ultima è fiscalmente a carico<br />
dell’acquirente ); </li>
<li>fronte del contrassegno auto “Parcheggio per disabili” rilasciato dal Comune prima della data di<br />
notifica del preavviso o della trascrizione del fermo e in corso di validità.; </li>
<li>eventuale altra documentazione.</li>
</ul>
<p><em><strong>-Sospensione in seguito al pagamento della prima rata di rateizzazione o rottamazione</strong></em></p>
<p>Questa costituisce una fattispecie particolare, infatti non avremo l&#8217;immediata cancellazione ma solo una sospensione del fermo, che consentirà comunque la circolazione del veicolo su strada. Per potere accedere a tale procedure basta inoltrare un&#8217;istanza di rateizzazione delle cartelle su cui è presente la procedura di fermo. Una volta pagata la prima rata, potremmo inoltrare la richiesta di sospensione allegando la ricevuta di pagamento della prima rata. Tale ipotesi è prevista anche in caso di adesione una delle misure della pace fiscale (rottamazione ter o saldo e stralcio).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><i>-Pagamento integrale del debito</i></b></p>
<p>Ultima possibilità è sicuramente quella dell&#8217;integrale pagamento del debito oggetto di fermo. In questo caso dovremmo allegare la copia/ copie delle ricevute di versamento a saldo dello stesso. Anche in caso di pagamento rateale sarà possibile richiedere la cancellazione del fermo una volta saldate tutte le rate del piano di rateizzazione.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2020/04/01/fermo-amministrativo-agenzia-riscossione-verifica-e-cancellazione/">Fermo amministrativo Agenzia Riscossione: verifica e cancellazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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