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Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia  ·  Notizie

Decreto Sostegno: svolta per la prescrizione delle cartelle esattoriali

By redazione  Pubblicato il Marzo 16, 2021

Nella bozza del Decreto Sostegno viene prevista una vera e propria svolta sul meccanismo di inesigibilità e di prescrizione delle cartelle esattoriali. Infatti, oltre allo stralcio automatico dei debiti al di sotto dei 5000 euro, viene prevista la cancellazione automatica delle cartelle non riscosse entro il quinto anno successivo a quello della notifica. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la disciplina e le eventuali esclusioni.

 

CANCELLAZIONE AUTOMATICA DOPO IL QUINTO ANNO

La bozza del Decreto sostegni contiene all’art.5 una revisione sostanziale del meccanismo che regola il discarico per inesigibilità del credito sulla base dei principi di efficacia, efficienza, economicità e imparzialità, delle attività che
l’agente della riscossione deve svolgere, per un numero di debitori e di posizioni debitorie adeguato alla sua
capacità operativa, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore
degli stessi. Infatti il comma 2 recita che “al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, le quote non riscosse affidate all’agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono automaticamente discaricate, con le modalità tecniche stabilite, senza oneri amministrativi a carico degli enti creditori, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

 

ESCLUSIONI DAL DISCARICO QUINQUENNALE

Restano temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate dall’agente della
riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 112 del 1999 le
quote per le quali:
a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali. Per tali quote il discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo alla conclusione della procedura;
b) nel periodo intercorrente tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono intervenuti accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali ovvero dilazioni, anche se derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio. Per tali quote il discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio.

 

STRALCIO CARTELLE DAL 2000 AL 2015 AL DI SOTTO DEI 5.000 EURO

Lo stralcio delle cartelle prevede la cancellazione automatica dell’intera cartelle esattoriali, senza alcun pagamento da parte del contribuente. Lo stralcio automatico avrà la stessa impronta dello stralcio previsto dalla Pace Fiscale 2019, che prevedeva che  “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate”.

Il nuovo Stralcio 2021 dovrebbe prevedere la cancellazione di tutte le cartelle di importo superiore ai 5.000 euro e notificate a partire dal 1° Gennaio 2015. Non sappiamo se l’importo riguarderà le singole cartelle o i ruoli, ma propendiamo per la seconda ipotesi che dovrebbe dare continuità alla precedente normativa.

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