Il legislatore ha previsto l’esenzione per la tassa rifiuti, oggi Tari, per le attività che producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, tra cui rientrano rientrano le strutture sanitarie come cliniche, ospedali, casa di cura, case di riposo.
TARI E RIFIUTI SPECIALI
L’art 649 della Legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti prevede “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformita’ alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali , nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, puo’ prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita’ che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.” Successivamente viene demandato ai singoli comuni l’individuazione di categorie di attivita’ produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficolta’ di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attivita’ viene svolta.
ESENZIONE TOTALE O PARZIALE?
Molti ci chiedono se l’esenzione dall’applicazione del tributo sia da intendersi come totale o parziale. La normativa al riguardo specifica che tale esenzione riguarda solo ed esclusivamente le superfici dove si formano i rifiuti speciali, quindi sicuramente parziale. Dubbi interpretativi riguardano, invece, il calcolo della “riduzione da applicare”. La normativa prevede una duplice ipotesi:
L’ipotesi ricorrente, nelle strutture sanitarie, è sicuramente la prima dove l’esenzione deve operare soltanto in alcuni superfici, mentre la Tari dovrà essere corrisposta nelle zone adibite ad ufficio o a sale di attesa per i clienti, a titolo esemplificativo:
Fattispecie confermata da numerose sentenze della Cassazione, secondo cui “è consolidato il principio che l’esenzione per le aree ove si producono rifiuti speciali è subordinata all’adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; e che il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. n. 11351/2012; Cass. n. 9214/2018; Cass. 13997/2016)”. Resta inteso che l’esenzione Tari non opera in automatico, ma che è onere della struttura dimostrare che ricorrano tutte le condizione previste dalla normativa appena richiamata. TRS Consulting è al fianco delle strutture sanitarie ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni sulla tassa rifiuti.
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