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Agevolazioni PMI  ·  Notizie

Sostegni Bis: tutte le misure per l’agricoltura

By redazione  Pubblicato il Maggio 27, 2021

Arriva in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Sostegni Bis che prevede diverse agevolazioni per i settori agricoltura, pesca e agriturismo. Viene, inoltre, prevista un’apposita indennità di 800 euro per i lavoratori del settore.

 

INDENNITA’ PER I LAVORATORI DEL SETTORE AGRCIOLO E DELLA PESCA

Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro. Gli interessati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro
intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
b) titolari di pensione.

L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l’anno 2021. La domanda per l’indennità è presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRITURISTICHE E VITIVINICOLE

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico
dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

 

ALTRE MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA

Tra le varie misure previste dal Decreto Sostegni Bis per l’Agricoltura troviamo:

  • Per l’anno 2021 le percentuali di compensazione  applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%;
  • “Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero”, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero;
  • Al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati
    dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli addetti del settore Agrituristico sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica;
  • Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un’anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

RICHIEDA CONSULENZA SULL'ARGOMENTO TRATTATO IN QUESTO ARTICOLO

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