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Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia  ·  Notizie

Verifica inadempimenti: proroga della sospensione al 30 Giugno 2021

By redazione  Pubblicato il Maggio 25, 2021

Il Comunicato del Consiglio dei Ministri del 20 Maggio 2021 prolunga fino al 30 Giugno 2021 il periodo di sospensione dell’attività di Riscossione e per la verifica inadempimenti. Nessuna novità, invece, per le scadenze della rate di rottamazione ter e saldo e stralcio.

 

VERIFICA INADEMPIMENTI: COS’E’?

Il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

 

PROROGA DELLA RISCOSSIONE E DELLA VERIFICA INADEMPIMENTI

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 20 maggio 2021 ha approvato il “Decreto Sostegni-bis” che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Tra i provvedimenti adottati vi è il differimento di 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione. La misura, già anticipata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 Aprile 2021, riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto.

RICHIEDA CONSULENZA SULL'ARGOMENTO TRATTATO IN QUESTO ARTICOLO

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