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Agevolazioni PMI  ·  Notizie

Esonero contributi agricoltura primo semestre 2020: domande entro il 12 Maggio

By redazione  Pubblicato il Maggio 6, 2021

La circolare INPS 12 aprile 2021, n. 57 aggiorna e integra le modalità di ingresso e i requisiti per l’esonero straordinario dei contributi dovuti per il primo semestre 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

 

ESCLUSIONI

Si ricorda, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, in quanto non indicati espressamente dall’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020 e nella relazione tecnica bollinata della legge n. 77/2020, di conversione del predetto decreto;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO

Il diritto alla fruizione dell’esonero in esame è subordinato, alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
    Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

 

ISTANZA DI ACCESSO ALL’ ESONERO DEI CONTRIBUTI

 I datori di lavoro devono presentare entro il 12 Maggio 2021 della Circolare n. 57/2021 (quindi entro il 12 maggio 2021) istanza all’INPS utilizzando il modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020″ disponibile nel portale delle Agevolazioni (ex DiResCo”) sul sito INPS .

Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante relativo alle mensilità da gennaio a giugno 2020, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L551”, avente il significato di “<Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del D.L. n. 104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020”; nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

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