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Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia  ·  Notizie

Equitalia: la situazione del “magazzino ruoli” dal 15 Ottobre

By redazione  Pubblicato il Ottobre 9, 2020

Sembra ormai ufficiale la ripartenza dell’attività di riscossione da parte di Equitalia dal 15 Ottobre, nonostante le richieste di proroga della sospensione di altri 45 giorni o, in alcuni casi, al 31-12-2020. Quindi, a meno di ripensamenti dell’ultima ora, Agenzia-Entrate-Riscossione sembra pronta a ripartire tra meno di 6 giorni. Ma a quanto ammonta il cd. “magazzino ruoli” di Equitalia e quanti saranno effettivamente esigibili. La risposta viene data dallo stesso direttore Ernesto Maria Ruffini in audizione alla Commissione Finanze e Tesoro.

 

LA COMPOSIZIONE DEL MAGAZZINO RUOLI

Alla data del 30 giugno 2020, il valore del carico contabile residuo, affidato dai diversi enti creditori all’Agente
della riscossione dal 1° gennaio 2000, ammonta a circa 987 miliardi di euro. Con riguardo alla stratificazione del magazzino per anno di riferimento del carico affidato, si rileva che:
• Il 35% del carico residuo da riscuotere, pari a circa 344 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati dagli enti creditori fino al 2010, in gestione, quindi, da più di 10 anni;
• il 34%, pari a circa 333 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati nel periodo dal 2011 al 2015,
• il restante 31%, pari a circa 310 miliardi di euro è relativo a crediti affidati successivamente al 2015.
Con riguardo invece alla scomposizione del magazzino in relazione all’ente impositore titolare del credito
affidato all’Agente della riscossione, si evidenzia che:
• il 79% del carico residuo da riscuotere, pari a circa 780 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati da Agenzia delle entrate;
• l’11,6% da crediti affidati da INPS per un controvalore di 114 miliardi di euro;
• il restante 9,4%, pari a circa 93 miliardi di euro è relativo a crediti di altri enti erariali (5%), INAIL (1%), Comuni (1,9%) e altri enti non erariali, quali, ad esempio, Camere di Commercio, Regioni, Consorzi, Casse di previdenza, Ordini Professionali.

 

QUANTI EFFETTIVAMENTE RECUPERABILI?

Sulla possibilità della riscossione del mostruoso totale di 987 miliardi, ecco i numeri presentati in Audizione:

  • 405,3 miliardi di euro, pari a circa il 41% del totale, appaiono di difficile recuperabilità per le condizioni
    soggettive del contribuente (152,7 miliardi di euro sono dovuti da soggetti falliti, 129,2 miliardi di euro da
    persone decedute e imprese cessate, 123,4 miliardi da nullatenenti, in base ai dati presenti nell’Anagrafe
    tributaria);
  • 440,3 miliardi di euro, pari a circa il 45% del residuo totale, sono riferiti a contribuenti nei confronti dei
    quali l’Agente della riscossione ha già svolto, in questi anni, azioni esecutive e/o cautelari che non hanno
    consentito il recupero integrale dell’attuale loro debito attuale.
  • per ulteriori 50,2 miliardi di euro (5% del totale residuo), l’attività di riscossione è sospesa per
    provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori, in forza di sentenze dell’autorità giudiziaria o,
    ancora, perché gli importi residui rientrano tra le quote oggetto degli istituti di definizione agevolata in
    corso (“Rottamazione-ter” e “Saldo e Stralcio” dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica);
    A questi importi si devono aggiungere:
    • 16,9 miliardi di euro oggetto di rateizzazione in corso;
    • 74 miliardi di euro comprensivi anche di posizioni per le quali, in ragione di previsioni normative a tutela
    dei contribuenti – quali la soglia minima per l’iscrizione ipotecaria, l’impignorabilità della prima casa, i limiti
    di pignorabilità dei beni strumentali nonché la limitazione alla pignorabilità di stipendi, salari e indennità
    relative al rapporto di lavoro e di impiego – sono inibite, o limitate, per l’Agente della riscossione le azioni
    di recupero.

Quindi, per ammissione dello stesso Ruffini, il totale dei crediti non recuperabili ammonterebbe a circa 93% del totale.

RICHIEDA CONSULENZA SULL'ARGOMENTO TRATTATO IN QUESTO ARTICOLO

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