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	<title>sospensione verifica inadempimenti &#8211; TRS Consulting</title>
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	<description>Lo studio TRS consulting fornisce consulenza su Cartelle esattoriali Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia, e tributi locali</description>
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	<title>sospensione verifica inadempimenti &#8211; TRS Consulting</title>
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		<title>Verifica inadempimenti: sospensione prorogata al 28 Febbraio 2021</title>
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		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 16:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il dl Milleproroghe conferma la proroga della sospensione, che viene, quindi, rimandata al 28 Febbraio 2021 per la &#8221; verifica inadempimenti&#8221; per i pagamenti della PA per importi superiori ai 5.000 euro. La sospensione dovrebbe riguardare anche le procedure di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il dl Milleproroghe conferma la proroga della sospensione, che viene, quindi, rimandata al 28 Febbraio 2021 per la &#8221; <a href="https://www.trsconsulting.it/2020/10/20/verifica-inadempimenti-sospensione-prorogata-2021/">verifica inadempimenti</a>&#8221; per i pagamenti della PA per importi superiori ai 5.000 euro. La sospensione dovrebbe riguardare anche le procedure di pignoramento presso terzi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LA &#8220;VECCHIA&#8221; SOSPENSIONE AL 31 GENNAIO 2021</strong></p>
<p>Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.</p>
<p>Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.</p>
<p>Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LA NUOVA SOSPENSIONE AL 28 FEBBRAIO 2021 NEL DL MILLEPROROGHE</strong></p>
<p>Nell’ambito delle misure urgenti connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, il Dl Milleprorghe ha prorogato fino al<strong> 28 febbraio 2021 la sospensione della <a href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/Servizi/ServizioVerificaInadempimentiExArt.48bis/"> verifica inadempimenti</a></strong> che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti &#8211; a qualunque titolo &#8211; di importo superiore a cinquemila euro.</p>
<p>Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020), l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Verifica inadempimenti e pignoramenti: sospensione al 31 Gennaio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 15:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia Entrate-Riscossione, Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione art. 48 bis]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione verifica inadempimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari, prevendo la proroga del periodo di sospensione per i pignoramenti esattoriali e per la &#8220;verifica inadempimenti&#8221; al 31 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2021/01/15/verifica-inadempimenti-e-pignoramenti-sospensione-al-31-gennaio/">Verifica inadempimenti e pignoramenti: sospensione al 31 Gennaio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari, prevendo la proroga del periodo di sospensione per i pignoramenti esattoriali e per la &#8220;verifica inadempimenti&#8221; al 31 Gennaio 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>IL COMUNICATO DI PALLAZZO CHIGI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE</strong></p>
<p>Il <a href="http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-91/16063">testo</a> prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.</p>
<p>Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.</p>
<p>Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.</p>
<p>Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PROROGA <a href="https://www.trsconsulting.it/2020/10/20/verifica-inadempimenti-sospensione-prorogata-2021/">VERIFICA INDAMPIMENTI</a> ( ART. 48 BIS)</strong></p>
<p>Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l&#8217;agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2021/01/15/verifica-inadempimenti-e-pignoramenti-sospensione-al-31-gennaio/">Verifica inadempimenti e pignoramenti: sospensione al 31 Gennaio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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