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	<title>ristrutturazioni interpello &#8211; TRS Consulting</title>
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	<description>Lo studio TRS consulting fornisce consulenza su Cartelle esattoriali Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia, e tributi locali</description>
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	<title>ristrutturazioni interpello &#8211; TRS Consulting</title>
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		<title>Ristrutturazioni: nuovi chiarimenti dell&#8217;Agenzia Entrate sul Bonus Facciate</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 12:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bonus 110]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con risposta all&#8217;interpello n.191/2020 dell&#8217;Agenzia delle Entrate arrivano importanti chiarimenti sull&#8217;utilizzazione del &#8221; Bonus Facciate &#8220;, misura naturalmente correlata con il futuro &#8220;Bonus 110% &#8221; sulle ristrutturazioni. Infatti, come previsto dal Decreto Rilancio, le due misure, così come le altre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2020/06/25/ristrutturazioni-nuovi-chiarimenti-dellagenzia-entrate-sul-bonus-facciate/">Ristrutturazioni: nuovi chiarimenti dell&#8217;Agenzia Entrate sul Bonus Facciate</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con risposta all&#8217;interpello<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+191+del+2020.pdf/940460b7-0baa-051a-7a2f-a021f819da5f"> n.191/2020</a> dell&#8217;Agenzia delle Entrate arrivano importanti chiarimenti sull&#8217;utilizzazione del &#8221; Bonus Facciate &#8220;, misura naturalmente correlata con il futuro &#8220;Bonus 110% &#8221; sulle ristrutturazioni. Infatti, come previsto dal <a href="https://www.trsconsulting.it/2020/05/22/verifica-inadempimenti-equitalia-stop-alla-procedura-nel-dl-rilancio/">Decreto Rilancio</a>, le due misure, così come le altre tipologie di bonus introdotte negli ultimi anni, saranno utilizzabili in maniera cumulativa. Ma entriamo nel dettaglio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUESITO</strong></p>
<p>Questi i quesiti posti all&#8217;attenzione dell&#8217;Agenzia:</p>
<ul>
<li>se risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l&#8217;esecuzione dei lavori, quali, ad esempio, quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali;</li>
<li>se rientrano nel “bonus facciate” le spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate e, ove ricorra l&#8217;obbligo di isolare la facciata previsto dal comma 220, anche queste opere di isolamento ricadano nel<br />
predetto bonus;</li>
<li>se per gli interventi già iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, si può usufruire del “bonus facciate” e se per i pagamenti occorre utilizzare una causale particolare.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LA RISPOSTA DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE</strong></p>
<p>Nella risposta l&#8217;Agenzia delle Entrate specifica che gli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture<br />
opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che<em> sono ammessi al “bonus facciate”</em>, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”. Si tratta, a titolo esemplificato, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie.</p>
<p>Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, espressamente richiamati dalla norma, nella citata circolare n. 2/E del 2020 viene chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino,   inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi. Sono, inoltre, ammessi al “bonus facciate” lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.</p>
<p>In merito ai pagamenti si chiarisce che i contribuenti persone fisiche soggetti all&#8217;IRPEF sono tenuti, tra l’altro, a disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Per consentire l’applicazione della predetta ritenuta possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini del <em>cd ecobonus</em> di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 .</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it/2020/06/25/ristrutturazioni-nuovi-chiarimenti-dellagenzia-entrate-sul-bonus-facciate/">Ristrutturazioni: nuovi chiarimenti dell&#8217;Agenzia Entrate sul Bonus Facciate</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.trsconsulting.it">TRS Consulting</a>.</p>
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