Con la Circolare n.30/E 2020, l’Agenzia delle Entrate specifica quali siano i soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità sui lavori eseguiti ai sensi del Superbonus 110 e se tra questi rientrino anche i Caf.
IL QUESITO
Nell’interpello si chiedeva conferma che ai sensi dell’articolo 119, comma 11 del decreto Rilancio( cd. Superbonus 110), il visto di conformità sulle comunicazioni ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, possa essere rilasciato dai Responsabili per l’assistenza fiscale (RAF) sia essi CAF Imprese, CAF Dipendenti, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che effettua l’opzione.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle
lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997.
Il rinvio generico della norma all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 determina che entrambe le tipologie di CAF (CAF dipendenti e CAF impresa) possano svolgere l’attività di assistenza fiscale ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio.
Inoltre, tenuto conto che l’attività in questione è svolta al di fuori degli adempimenti dichiarativi, si ritiene che i CAF impresa e i CAF dipendenti possano prestare assistenza a tutti i contribuenti che la richiedono loro, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi producono reddito d’impresa o reddito di lavoro dipendente.
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